Cassazione Penale, Sentenza n. 39859/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. con riguardo a due condanne per rapina (artt. 110 e 628 c.p.), commesse rispettivamente il 7/12/2012 e il 22/03/2013. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che elementi quali omogeneità delle violazioni, identità del modus operandi e del locus commessi delicti dimostravano l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'operazione valutativa del giudice dell'esecuzione che, pur riconoscendo l'omogeneità materiale dei reati (rapine), ha escluso la continuazione valorizzando la distanza temporale tra i fatti (circa tre mesi) e l'assenza di ulteriori elementi che dimostrassero la programmazione anticipata dei reati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omogeneità delle condotte e la contiguità spazio-temporale sono solo indici e non sono sufficienti di per sé a provare l'unicità del disegno criminoso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per il riconoscimento del vincolo della continuazione; la Corte ricorda che il riconoscimento richiede la prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo reato, anche in sede di esecuzione.
art. 81 cod. pen.
Rilevato dal ricorrente in censura; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione in quanto la valutazione sulla sussistenza della continuazione è stata adeguatamente motivata.
artt. 110 e 628 cod. pen.
Articoli sostanziali contestati nelle sentenze di merito (concorso di persone e rapina). Sono il titolo di reato le cui omogeneità sono state considerate indiziarie ma non decisive per il riconoscimento della continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo reato; la mera somiglianza delle condotte non è sufficiente.
- La distanza temporale anche di alcuni mesi tra reati crea una presunzione, salvo prova contraria, che non vi fosse una programmazione anticipata: tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici che attestino la pianificazione unitaria.
- Indici utili a valutare l'unicità del disegno criminoso includono omogeneità delle violazioni, identità di modus operandi, contiguità spazio-temporale, sistematicità delle azioni rispetto alle abitudini di vita e altre circostanze che rivelino una deliberazione unitaria; nessuno di questi indici è decisivo da solo.
- La valutazione della sussistenza della continuazione è rimessa al giudice di merito e, se motivata in modo adeguato e non illogico, è insindacabile in sede di legittimità.
- In sede di esecuzione deve essere svolta la stessa approfondita verifica richiesta in sede di cognizione; il richiedente ha l'onere di fornire elementi concreti a sostegno della programmazione anticipata.
- In caso di dubbio o mancanza di prove incisive sulla programmazione unitaria, il beneficio della continuazione deve essere negato; ciò può comportare effetti sfavorevoli sul calcolo delle pene e sull'esecuzione.
- Le censure generiche o controvalutative della motivazione senza indicare elementi nuovi o errori logico-giuridici rilevanti sono normalmente inefficaci davanti alla Corte di Cassazione.
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