Cassazione Penale, Ordinanza n. 24875/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale che, su richiesta ex art. 444 ss. c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che il ricorso è stato depositato oltre il termine di legge: la sentenza, con motivazione contestuale e pronunciata alla presenza dell'imputato, è stata emessa il 23 settembre 2024; il termine di 15 giorni scadeva dunque l'8 ottobre 2024, mentre il deposito del ricorso è avvenuto il 9 ottobre 2024. È stata anche menzionata una successiva rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, ma senza procura speciale, circostanza ritenuta irrilevante rispetto alla tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge. Ha precisato che, essendo stata la sentenza pronunciata con motivazione contestuale alla presenza dell'imputato, il termine di 15 giorni per impugnare decorreva da quella data ed era scaduto l'8 ottobre 2024; il ricorso, depositato il 9 ottobre 2024, era quindi tardivo. La successiva rinuncia all'impugnazione, formulata dal difensore senza procura speciale, non ha inciso sulla declaratoria di inammissibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato quale base della sentenza di patteggiamento oggetto di ricorso
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
senza formalità di procedura
consente la declaratoria di inammissibilità de plano, in camera di consiglio non partecipata
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna patteggiata
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
testo unico sugli stupefacenti richiamato per la fattispecie contestata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile, anche se la sentenza di merito è stata emessa in forma di motivazione contestuale alla presenza dell'imputato.
- Quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale e alla presenza dell'imputato, il termine per impugnare decorre da tale pronuncia e non è suscettibile di proroghe di fatto.
- Una rinuncia all'impugnazione non accompagnata da procura speciale del difensore non è idonea a superare, né a sanare, la tardività del ricorso già rilevata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività può essere adottata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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