Ordinanza n. 1087/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del decreto dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ministero della Istruzione e del Merito del 17 ottobre 2024 Reg. Ufficiale -OMISSIS- -pubblicato in pari a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha approvata la GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO DD 2576/2023 - indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 206 e ss.mm., per la classe di concorso ADAA “Sostegno su scuola dell’infanzia” per la Regione Campania – posti a bando n. 18 - nella parte in cui ha escluso parte istante, nonostante il suo punteggio finale fosse superiore a quello della docente sig.ra -OMISSIS-; b) del SUCCESSIVO DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE n. -OMISSIS- del 4.12.2024 nonché di tutti gli altri atti preordinati, come il Bando di cui al decreto 206/23, connessi e consequenziali, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sub a), comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe ADAA nella Regione Campania e successivo decreto di assegnazione della sede, nella parte in cui la candidata non è risultata vincitrice nonostante un punteggio superiore a quello di una controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito del concorso D.D. 2576/2023, indetto con D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023, per la classe di concorso ADAA, sostegno nella scuola dell’infanzia, per la Regione Campania, nonché il successivo decreto di assegnazione della sede. Ha dedotto di essere stata esclusa dall’elenco dei vincitori, pur avendo conseguito un punteggio finale superiore a quello della controinteressata risultata vincitrice; entrambe erano titolari di una riserva. La ricorrente ha evidenziato di non aver ricevuto chiarimenti dall’Amministrazione neppure dopo la presentazione del reclamo e ha contestato l’opacità del funzionamento della piattaforma digitale ministeriale, sostenendo che il riconoscimento della riserva N, relativa all’invalidità civile, fosse intervenuto soltanto in pendenza del giudizio. Ha inoltre lamentato la gestione ondivaga e non trasparente della riserva e chiesto, in vista della camera di consiglio, il rinvio per poter esaminare la memoria e i documenti depositati tardivamente dall’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, senza definire nel merito l’impugnazione. Il Collegio ha delimitato la propria cognizione alla graduatoria relativa alla sola classe ADAA, ritenendo precluso ogni sindacato, anche cautelare, sulle graduatorie relative ad altre classi di concorso. Ha rilevato che i punteggi erano ricavabili esclusivamente dalla piattaforma digitale e che l’Amministrazione aveva fornito una spiegazione generica, limitandosi a richiamare il funzionamento a più variabili della piattaforma SIDI e la presenza di diverse riserve, senza indicare i parametri concretamente applicati, le modalità di distribuzione delle riserve o le ragioni per cui la candidata con punteggio superiore fosse stata collocata in posizione deteriore rispetto alla controinteressata. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nell’insufficiente chiarezza della ricostruzione amministrativa e nella mancata specifica contestazione dell’assunto secondo cui la riserva N sarebbe stata riconosciuta solo dopo l’instaurazione del giudizio. Il periculum in mora è stato ravvisato nella rilevanza della posizione in graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo e degli effetti sugli anni di servizio. L’Amministrazione è stata ordinata a riesaminare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la graduatoria con provvedimento specificamente motivato, chiarendo la diversa valutazione delle riserve attribuite alla ricorrente e alla controinteressata, la data di efficacia del riconoscimento della riserva N e i relativi effetti sull’immissione in ruolo. La trattazione di merito è stata fissata al 31 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata verificando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il giudice ha adottato una misura cautelare propulsiva di riesame.
art. 55, comma 5, c.p.a.
il Ministero ha depositato memoria e documenti in data 17 marzo 2026, oltre i termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a.
La ricorrente ha contestato il deposito tardivo della memoria e dei documenti dell’Amministrazione, chiedendo il rinvio per tutela del diritto di difesa; l’ordinanza dà atto della circostanza senza fondare su di essa l’accoglimento cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Le disposizioni sono richiamate quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una graduatoria concorsuale è formata mediante una piattaforma digitale che combina più variabili, l’Amministrazione deve indicare, in modo comprensibile e verificabile, i parametri concretamente applicati, le modalità del loro bilanciamento e le ragioni della posizione attribuita al singolo candidato.
- La mera invocazione del funzionamento automatico o a più variabili di una piattaforma informatica non soddisfa l’esigenza di trasparenza e motivazione quando il risultato della graduatoria appare incoerente rispetto ai punteggi conseguiti e alle riserve possedute dai candidati.
- In presenza di una contestazione relativa alla diversa incidenza di riserve concorsuali, l’Amministrazione deve chiarire sia le ragioni della diversa valutazione delle riserve sia la data alla quale ciascuna riserva è stata riconosciuta e resa efficace ai fini della graduatoria.
- È cautelmente giustificato ordinare il riesame della graduatoria quando l’Amministrazione non chiarisce in modo specifico i criteri applicati alla posizione del ricorrente e tale posizione incide sull’immissione in ruolo e sugli anni di servizio.
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