Sentenza n. 1729/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento parziale del Ministero della Giustizia all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3357/2025 del Giudice di Pace di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 3357/2025, non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di € 1.076,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese della procedura monitoria, liquidate in € 473,00 per compensi ed € 48,84 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Poiché il Ministero aveva corrisposto soltanto la sorte capitale di € 1.076,40, il ricorrente ha domandato il pagamento degli interessi sulla sorte capitale e delle spese della procedura monitoria, con gli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza contestare l'inadempimento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il titolo esecutivo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la dichiarazione di esecutività per mancata opposizione e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione all'Amministrazione debitrice. Ha ordinato al Ministero della Giustizia di pagare integralmente, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, gli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo. Sono stati riconosciuti gli interessi legali sulla sorte capitale di € 1.076,40 e le spese monitorie pari a € 473,00 per compensi e € 48,84 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Il TAR ha escluso, invece, ulteriori interessi legali sulle spese della procedura monitoria, poiché tali interessi non erano espressamente previsti dal titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
La mancata opposizione al decreto ingiuntivo ha comportato la dichiarazione di esecutività del decreto posto a fondamento dell'ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, unitamente all'art. 26 c.p.a., quale fondamento della condanna alle spese a carico dell'Amministrazione soccombente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina il compenso e le spese del commissario ad acta, da liquidarsi con separato decreto.
Massime di principio
- È ammissibile l'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo e regolarmente notificato all'amministrazione debitrice.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo esecutivo rimaste insolute e fissare un termine per l'adempimento, nominando sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- Gli interessi legali sulla sorte capitale sono dovuti se previsti dal decreto ingiuntivo; gli interessi sulle spese della procedura monitoria non possono essere riconosciuti quando non siano espressamente contemplati nel titolo da eseguire.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni sull'inadempimento o di allegazioni di fatti estintivi o modificativi del credito, non impedisce l'accoglimento dell'ottemperanza quando il credito risulti documentalmente fondato.
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