Cassazione Civile, Ordinanza n. 17971/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Roma e successivamente opposto dalla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo che il termine di trenta giorni decorresse dalla comunicazione risultante dal registro informatico (visto del PM). La Procura ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo che non vi fosse prova di una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non dimostrasse l'effettiva comunicazione nelle forme di legge, pur essendo l'ufficio dotato di PEC; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata considerata l'attestazione del direttore amministrativo della procura, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul PM la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi ritenuto inammissibili entrambi i motivi ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., correggendo però la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. La Corte ha affermato che l'opposizione ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia è soggetta al rito sommario e al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, opera il termine lungo dell'art. 327 c.p.c. Nel caso concreto, poiché l'opposizione era stata proposta contro un decreto depositato il 27 settembre 2018 solo nel 2020, era comunque tardiva e il vizio denunciato sulla comunicazione risultava irrilevante, perché anche una eventuale comunicazione invalida non avrebbe evitato la definitività del decreto. Quanto alle spese, non è stata pronunciata condanna del PM ricorrente, né spese a carico dell'intimato, che non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115/2002
Rimedi oppositivi contro il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero; contro di esso è ammessa opposizione ex art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario"
L'opposizione avverso il decreto di liquidazione segue il rito sommario e si coordina con il termine d'impugnazione previsto per i provvedimenti assimilabili all'ordinanza appellabile.
art. 136 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata nella censura sulla mancata rituale comunicazione del provvedimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in tema di comunicazione/conoscenza del decreto opposto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti della causa; la sua mancanza determina inammissibilità.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la censura non supera un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo.
art. 702-quater c.p.c.
Richiamato per l'assimilazione del decreto/opposizione al regime dell'ordinanza nel rito sommario, con termine breve di impugnazione.
art. 327 c.p.c.
In assenza di comunicazione o notificazione, opera il termine lungo di impugnazione per i provvedimenti decisori e definitivi.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto di esse, resta applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
- Quando il decreto opposto è comunque divenuto definitivo per il decorso del termine lungo, diventa irrilevante stabilire se la comunicazione sia stata rituale o meno, se la questione non può più incidere sulla tempestività dell'opposizione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando si limita a contestare un assetto interpretativo già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il pubblico ministero è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia, ma non può essere condannato alle spese processuali, trattandosi di organo titolare di poteri esclusivamente processuali esercitati nell'interesse pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17852/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17854/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17855/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17856/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17857/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17858/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →