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Sentenza

Sentenza n. 2018/2026 - Napoli, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione cautelare - della Determinazione del Direttore Generale n. 250 del 6 agosto 2025, avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di “Sistemi antidecubito destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania”, nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 1 al RTI TECNOMEDICAL, provvedimento comunicato a mezzo pec il 7 agosto 2025; a) del verbale n. 1 del 27 novembre 2024, della seduta pubblica del Seggio di gara, in parte qua, che ad esito della verifica formale della documentazione amministrativa caricata dai concorrenti sulla piattaforma ha ammesso anche il RTI Controinteressato alla fase successiva della gara per il Lotto 1; b) del verbale n. 2 del 9 dicembre 2024 della seduta riservata del Seggio di gara, in parte qua, laddove per il Lotto 1, a esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dal RTI Controinteressato, lo ha ammesso con riserva al prosieguo della gara esperendo il soccorso istruttorio; c) del verbale n. 3 del 7 gennaio 2025 della seduta riservata del Seggio di gara, in parte qua, ove ad esito dell’esame della documentazione amministrativa integrativa presentata il RTI TECNOMEDICAL è stato ammesso al prosieguo della gara per il Lotto 1; d) del verbale n. 2 del 20 febbraio 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, nella parte in cui ha ritenuto di richiedere chiarimenti in merito all’offerta al sistema di supporto presentata dal RTI Controinteressato per il Lotto 1, invece di escluderlo; e) del verbale n. 6 del 9 aprile 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata nella parte in cui per il Lotto 1, ha dato mandato al responsabile della fase di affidamento di chiedere chiarimenti anche al RTI TECNOMEDICAL, assegnando un termine per il riscontro; f) del verbale n. 7 del 23 aprile 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, in parte qua, ove la Commissione Giudicatrice, per il Lotto 1, preso atto del riscontro reso dal RTI Controinteressato, ha ritenuto dimostrato e conforme il possesso dei requisiti minimi del prodotto offerto; g) del verbale n. 8 del 6 maggio 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, nella parte in cui ha ritenuto di richiedere chiarimenti in merito all’offerta presentata dal RTI Controinteressato per il Lotto 1, invece di escluderlo; h) del verbale n. 10 del 14 maggio 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, nella parte in cui, per il Lotto 1, ha dato mandato al responsabile della fase di affidamento di chiedere chiarimenti anche al RTI TECNOMEDICAL, assegnando il termine entro cui riscontrare; i) del verbale n. 11 del 21 maggio 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, in parte qua, ove per il Lotto 1, preso atto del riscontro reso dal RTI Controinteressato, ha proceduto con l’assegnazione del punteggio; j) del verbale n. 13 del 5 giugno 2025 della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, in parte qua, ove per il Lotto 1 ha visualizzato i punteggi tecnici assegnati al RTI TECNOMEDICAL ed ha proceduto all’assegnazione del punteggio economico; k) del verbale n. 14 del 20 giugno 2025 della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, in parte qua, ove per il Lotto 1 ha proposto l’aggiudicazione nei confronti del RTI TECNOMEDICAL; l) Del parziale diniego manifestato il 7 agosto 2025 sull’istanza di accesso agli atti del 24 giugno 2025; e, per quanto occorrer possa: m) del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato Tecnico; n) della Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 24 gennaio 2025. con con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; oltre ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale; nonché per la declaratoria: - di inefficacia della convenzione relativa al Lotto 1 ex art. 122 c.p.a. ove stipulata; e per l’accertamento e la condanna: - all’ostensione completa degli atti non concessi, con particolare riferimento a: (i) il riscontro al soccorso istruttorio: appendice di polizza intestata anche alle mandanti; dichiarazione di subappalto; eventuali dichiarazioni di ALTHEA ITALIA S.P.A. con riguardo al possesso dei requisiti di ordine generale; (ii) riscontro RTI TECNOMEDICAL Reg. sistema PI050853-25 e Reg. sistema PI063913-25; (iii) Manuale d’uso prodotto in gara dal RTI TECNOMEDICAL; - al risarcimento dei danni patiti e patiendi, in via prioritaria in forma specifica attraverso l’aggiudicazione della gara e la stipula del relativo contratto, con richiesta fin da ora di eventuale subentro; - in via subordinata, nell’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sanacilia Service S.r.l. il 25/11/2025: Per confermare e integrare l’impugnazione anche degli atti in epigrafe indicati, e, in particolare: a) il verbale n. 2 del 20 febbraio 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, nella parte in cui ha ritenuto di richiedere chiarimenti in merito all’offerta del sistema presentato dal RTI Controinteressato per il Lotto 1, invece di escluderlo; b) il verbale n. 6 del 9 aprile 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, nella parte in cui per il Lotto 1, ha dato mandato al responsabile di fase di chiedere chiarimenti anche al RTI TECNOMEDICAL assegnando un termine per il riscontro; c) le richieste di chiarimento Reg. Sistema n. PI050853-23 e Reg. sistema n. PI050859-25, entrambe inviate tramite il portale telematico il 16 aprile 2025, con cui So.Re.Sa. ha chiesto chiarimenti sia alla TECNOMEDICAL che alla MI.MED, con riguardo al requisito “Presenza di sensori elettronici e/o pneumatici per la gestione totalmente auto matica delle pressioni, senza la necessità di impostare il peso paziente con regolazione automatica del peso che garantisca, altresì, l’automatica compensazione ad ogni cambio di postura del paziente in base al peso e alla posizione dello stesso”; d) ol verbale n. 7 del 23 aprile 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, in parte qua, ove la Commissione Giudicatrice, per il Lotto 1, preso atto del riscontro reso dal RTI Controinteressato, ha ritenuto dimostrato e conforme il possesso dei requisiti minimi del prodotto offerto.

Giustizia amministrativa202505070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della procedura aperta per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, unitamente agli atti di ammissione, valutazione e proposta di aggiudicazione e al parziale diniego di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 1,61 punti, ha dedotto che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per la carenza di plurimi requisiti tecnici minimi previsti dal capitolato. In particolare, ha contestato la classificazione dei dispositivi in Classe I anziché IIa ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745; l’assenza della certificazione Classe 1.IM per le parti imbottite; la mancata conformità dei motori di gonfiaggio alle norme CEI 62-5 o equivalenti; l’assenza della disattivazione automatica entro trenta minuti; l’inidoneità della mandataria allo svolgimento delle attività di sanificazione per asserita estraneità all’oggetto sociale, al codice ATECO e per mancanza della certificazione ISO 13485; nonché la violazione dell’autovincolo e delle prescrizioni della lex specialis. Con motivi aggiunti ha ulteriormente contestato l’assenza della conformità dei motori alle norme tecniche, del blocco automatico della tastiera, dei sensori per la gestione automatica delle pressioni, del corretto ciclo di gonfiaggio e delle zone pressorie differenziate. Ha inoltre chiesto l’accesso agli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto, il risarcimento in forma specifica o per equivalente e l’eventuale subentro.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di genericità del ricorso introduttivo, ritenendo le censure sufficientemente specifiche. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il capitolato imponesse la classificazione dei dispositivi in Classe IIa o una certificazione rilasciata da organismo notificato: la lex specialis richiedeva soltanto la marcatura CE e la conformità al Regolamento (UE) 2017/745 o alle direttive precedenti. Inoltre, il Lotto 1 aveva funzione sia preventiva sia terapeutica e i dispositivi, qualificati come non attivi e non invasivi, potevano rientrare nella Classe I; la Regola 9 del regolamento europeo non era applicabile nel senso prospettato dalla ricorrente. Ha ritenuto non applicabile il requisito della Classe 1.IM, poiché riferito alle cover imbottite e non al materassino di supporto delle celle ad aria, che non costituiva parte della cover. Ha accertato che la documentazione di gara attestava la conformità dei motori alle norme CEI 62-5, l’equivalenza funzionale dei motori e la disattivazione automatica entro trenta minuti. Ha escluso anche l’inidoneità della mandataria alla sanificazione, qualificata come attività accessoria alla fornitura e ricompresa nell’oggetto sociale e nelle attività di assistenza e manutenzione, rilevando altresì il possesso della certificazione ISO 13485:2016. Conseguentemente ha escluso la violazione dell’autovincolo, essendo stata legittimamente ritenuta conforme l’offerta aggiudicataria. I motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte inammissibili per tardività e in parte infondati. Sono state ritenute tardive le censure nuove relative al blocco automatico della tastiera, ai sensori, al ciclo di gonfiaggio e alle zone pressorie differenziate, perché ricavabili dalla documentazione tecnica già disponibile al momento del ricorso introduttivo e non giustificate da elementi conoscitivi sopravvenuti. Sono state invece respinte nel merito le censure riproposte sulla Classe 1.IM e sulla conformità dei motori, rilevando che il capitolato non imponeva certificazioni o rapporti di prova specifici e che la stazione appaltante aveva compiuto una valutazione tecnica non affetta da manifesta illogicità o travisamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, i motivi aggiunti sono stati in parte dichiarati inammissibili e in parte rigettati, e la ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e delle controinteressate, liquidate complessivamente in euro 4.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 3 del Capitolato tecnico

    “essere marcato CE ed essere conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 o alle direttive europee Dispositivi Medici 93/42/CE”; “i motori di gonfiaggio devono essere conformi alle norme CEI 62-5 [...] o equivalenti CENELEC in vigore”

    Le prescrizioni tecniche della lex specialis non imponevano la classificazione in Classe IIa, una specifica certificazione di organismo notificato o determinati rapporti di prova; la conformità poteva essere dimostrata mediante la documentazione tecnica ritenuta idonea dalla stazione appaltante.

  • Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, Regola 9 dell'Allegato VIII

    “Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a rilasciare o a scambiare energia rientrano nella classe IIa”

    La Regola 9 non comporta la classificazione in Classe IIa dei dispositivi oggetto del Lotto 1, aventi funzione preventiva e terapeutica e qualificati come dispositivi non attivi e non invasivi.

  • Regolamento (UE) 2017/745, Regole 1 e 13 dell'Allegato VIII

    I dispositivi non invasivi, quali i materassi antidecubito oggetto della controversia, rientrano nella Classe I secondo la destinazione d'uso accertata dal giudice.

  • Decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2002, Titolo II, art. 3, punto 3.2

    “Per i sistemi dotati di parti imbottite (esempio schiuma) è richiesta la certificazione classe 1.IM per le parti interessate”

    La prescrizione riguarda le cover di copertura dei materassi dotate di imbottitura e non si applica al materassino di supporto delle celle ad aria che non costituisce parte della cover.

  • norme CEI 62-5 e CEI EN 60601-1

    La conformità dei motori di gonfiaggio può essere ritenuta comprovata dalla scheda tecnica, dalla dichiarazione del produttore e dall'attestazione di equivalenza funzionale, in assenza di una prescrizione della lex specialis che imponga certificazioni o rapporti di prova specifici.

  • art. 19 e Allegato IV del Regolamento (UE) 2017/745

    La dichiarazione UE di conformità del fabbricante non è soggetta all'obbligo di elencare tutte le norme armonizzate applicate.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso agli atti è stata proposta unitamente al ricorso, ma la sentenza definisce il giudizio principale senza accogliere le pretese sostanziali della ricorrente.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di declaratoria di inefficacia della convenzione era subordinata all'accoglimento dell'impugnazione, che è stata invece rigettata.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede genericamente la marcatura CE e la conformità alla normativa europea sui dispositivi medici, senza prescrivere una specifica classe di rischio o una determinata certificazione, la classificazione in una classe diversa da quella ritenuta dal concorrente non determina l'esclusione se non risulta imposta in modo espresso e inequivoco dalla disciplina di gara.
  • La classificazione di un dispositivo medico deve essere valutata in relazione alla sua effettiva destinazione d'uso: un sistema antidecubito destinato congiuntamente alla prevenzione e alla cura delle lesioni può rientrare nella Classe I quando sia qualificato come dispositivo non attivo e non invasivo, senza applicazione automatica della Regola 9 relativa ai dispositivi attivi terapeutici.
  • Una prescrizione della lex specialis relativa alla certificazione Classe 1.IM delle parti imbottite non si applica a componenti del dispositivo che non costituiscano la cover imbottita cui la prescrizione si riferisce.
  • In assenza di una specifica previsione della lex specialis che imponga certificazioni o rapporti di prova determinati, la conformità a una prescrizione tecnica può essere comprovata mediante schede tecniche, dichiarazioni del fabbricante e attestazioni di equivalenza funzionale, purché la valutazione della stazione appaltante non sia affetta da manifesta illogicità o travisamento.
  • Sono tardivi i motivi aggiunti che introducono censure nuove e già ricavabili dalla documentazione tecnica disponibile al ricorrente al momento della proposizione del ricorso introduttivo, quando non siano giustificati da elementi conoscitivi sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenzaCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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