Cassazione Penale, Sentenza n. 1980/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. (acquisto e commercializzazione di telecomandi contraffatti). Le censure principali sono: 1) violazione della "clausola di riserva" prevista in relazione alla fattispecie di ricettazione con riferimento all'uso di prove attinenti a fatti diversi e anteriori; 2) illegittima utilizzazione di documentazione proveniente da una causa civile in Cina mai formalmente acquisita, con violazione dei diritti di difesa; 3) carenza di motivazione circa la posizione personale di Barberio e la qualificazione del suo contributo (concorso materiale o morale); 4) mancata prova dell'elemento soggettivo della consapevolezza della contraffazione, atteso che gli imputati avevano indicato modalità di importazione regolari e documentazione sulla provenienza dei prodotti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse motivato congruamente le ragioni per escludere la violazione della clausola di riserva e che l'utilizzazione dei documenti civilistici fosse pertinente e acquisita in modo utilizzabile ai fini della decisione. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sulla responsabilità di Barberio, desunta dalla valutazione complessiva dei rapporti societari, della disponibilità dei prodotti e del rinvenimento presso la BIESSE di consistente quantitativo di dispositivi "fuori mercato", idoneo a dimostrare la cointeressenza e il contributo consapevole. Quanto all'onere di indicare la provenienza, la Corte ha affermato che le indicazioni fornite dagli imputati non erano attendibili e che pertanto sussisteva l'elemento soggettivo richiesto. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nella misura indicata.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte richiama la clausola di riserva collegata all'accertamento del delitto presupposto, ma osserva che per la configurabilità della ricettazione non è necessaria la prova positiva del concorso nell'illecito presupposto, essendo sufficiente l'assenza di elementi che escludano la responsabilità. La sentenza ha ritenuto sussistente la consapevolezza e il contributo dedotti dagli elementi probatori.
art. 474 cod. pen.
Norma relativa alla produzione e commercializzazione di beni contraffatti nei segni distintivi; la Corte ha ritenuto provata la commercializzazione di dispositivi che riproducevano i segni distintivi e la consapevolezza degli imputati, sulla base degli elementi fattuali e documentali.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla clausola di riserva e all'ambito probatorio: la Corte ha ritenuto che le regole processuali circa l'acquisizione e l'utilizzabilità della documentazione fossero state rispettate e non fosse stata compromessa la difesa.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario dettagliare ulteriormente il ruolo materiale o morale di ciascun concorrente, purché la motivazione indichi in modo logico e adeguato le prove del contributo consapevole e volontario.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai profili di motivazione e all'onere probatorio: la Corte ha considerato la motivazione sufficiente e coerente con le risultanze documentali, respingendo le critiche di insufficienza.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamata per questioni di motivazione delle sentenze e decisione; la Corte ha giudicato motivata la decisione di merito e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La clausola di riserva in materia di reato presupposto non richiede la prova positiva del concorso nell'illecito originario: è sufficiente che non emergano elementi che escludano la responsabilità del ricevente.
- Documenti prodotti in sede civile possono essere utilizzati nel processo penale se risultano acquisiti in modo idoneo agli atti e pertinenti alla decisione; l'assenza di allegazione di un verbale nel ricorso in sede di legittimità può rendere aspecifiche le censure sull'uso di tali documenti.
- Per il concorso di persone nel reato non è necessario che la sentenza indichi il ruolo materiale o morale di ogni concorrente con analitica precisione, purché la motivazione espliciti logicamente le prove che fondano il convincimento del giudice circa un contributo consapevole e volontario.
- L'indicazione sulla provenienza dei beni da parte dell'imputato deve avere carattere di attendibilità: mere formalità di regolarità commerciale (tracciabilità pagamenti, adempimenti doganali) non escludono la rilevanza di elementi indiziari che rendono non credibile la provenienza dichiarata.
- Le contestazioni relative a carenze di motivazione o violazioni del diritto di difesa sono valutate dalla Corte di legittimità alla luce della documentazione prodotta: censure non documentate o generiche sono manifestamente infondate.
- In ipotesi di acquisti ripetuti e di prezzi 'fuori mercato' la giurisprudenza può desumere la consapevolezza della natura illecita della merce anche in assenza di prova diretta della commissione della contraffazione da parte degli acquirenti.
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