Cassazione Civile, Ordinanza n. 31374/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, emesso a seguito di PVC, con il quale erano stati recuperati maggiori imponibili ai fini Irpef, Iva e Irap per asseriti maggiori ricavi e per costi ritenuti indeducibili. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR, in appello limitato ad alcuni rilievi, aveva accolto in parte la censura ritenendo che l'Amministrazione dovesse considerare una dichiarazione integrativa presentata dopo la notifica del PVC e oltre il termine di legge, dichiarazione che avrebbe neutralizzato il disallineamento tra ricavi registrati e ricavi dichiarati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR aveva esteso gli effetti della dichiarazione integrativa anche a un rilievo dell'avviso diverso da quello cui essa si riferiva; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione, perché l'annullamento di un rilievo induttivo sui ricavi era privo di adeguata spiegazione; 3) violazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998, assumendo che la dichiarazione integrativa fosse tardiva e inefficace, essendo stata presentata dopo l'avvio della verifica e dopo il PVC; 4) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, per omesso esame della inattendibilità delle scritture contabili e della ricostruzione induttiva dei ricavi operata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, il secondo e il terzo motivo; il quarto è stato dichiarato assorbito. Ha affermato che la dichiarazione integrativa presentata dopo l'inizio della verifica fiscale e dopo la notifica del PVC non era efficace né poteva essere posta a fondamento dell'annullamento dei rilievi fiscali contestati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai rilievi n. 1 e n. 2 dell'avviso di accertamento e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato dei motivi di appello relativi a tali rilievi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I rilievi n. 3 e n. 4 sono rimasti coperti da giudicato interno, in quanto la sentenza di appello non li aveva investiti oltre i limiti devolutivi o erano comunque non più controversi.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La decisione di appello non può estendere gli effetti di una dichiarazione integrativa oltre il rilievo dell'avviso di accertamento cui essa concretamente si riferisce; altrimenti si incorre in ultrapetizione.
art. 61 d.lgs. 546/1992
È richiamato nel motivo di ricorso come parametro della nullità della sentenza per vizi motivazionali/processuali del giudizio tributario di appello.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza della CTR deve contenere una motivazione sufficiente e non apparente in ordine alle ragioni dell'accoglimento o del rigetto dei motivi di impugnazione.
art. 132 c.p.c.
È richiamato come parametro della nullità per difetto di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
La motivazione della decisione deve consentire il controllo logico-giuridico della statuizione.
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998
La dichiarazione integrativa non è efficace se presentata dopo l'inizio della verifica fiscale, dopo la contestazione della violazione o dopo accessi, ispezioni e verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza; non può diventare uno strumento elusivo delle sanzioni.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
In presenza di scritture contabili inattendibili, l'Ufficio può procedere ad accertamento analitico-induttivo o induttivo secondo il grado di inattendibilità riscontrato, e il giudice deve verificare correttamente i presupposti e la tenuta della ricostruzione dei ricavi.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici a supporto dell'accertamento dei redditi.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio devono essere gravi, precise e concordanti nel caso di accertamento analitico-induttivo.
art. 1, comma 1011, L. 296/2006
Il richiamo sistematico conferma lo sbarramento all'uso tardivo dei rimedi dichiarativi dopo accessi, ispezioni e verifiche.
art. 13 d.lgs. 472/1997
È evocato per ribadire che il ravvedimento operoso incontra un limite quando siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa presentata dal contribuente dopo l'inizio della verifica fiscale e dopo la notifica del PVC non è idonea a neutralizzare gli effetti dell'accertamento già in corso, poiché oltre quel momento essa perderebbe la funzione di correzione spontanea dell'errore e si trasformerebbe in uno strumento di elusione delle conseguenze della contestazione.
- In sede di accertamento dei redditi d'impresa, il giudice deve distinguere tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro in base al grado di inattendibilità delle scritture contabili; la ricostruzione dell'Ufficio va vagliata secondo il corretto criterio di riparto dell'onere della prova e secondo la coerenza logica degli indizi.
- Quando il ricorrente deduce ultrapetizione, occorre verificare se la pronuncia abbia attribuito alla dichiarazione integrativa o ad altri fatti un'efficacia diversa e più ampia rispetto al concreto oggetto del rilievo tributario cui essi si riferiscono.
- La motivazione della sentenza tributaria è viziata quando il giudice annulla un rilievo impositivo senza confrontarsi in modo specifico con la struttura logica e probatoria della ripresa fiscale contestata dall'Ufficio.
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