Cassazione Penale, Sentenza n. 8627/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio: contesta l'individuazione di una pena corrispondente a tre volte il minimo edittale nonostante il giudice avesse valutato il reato come non di particolare gravità, e contesta l'applicazione della recidiva senza adeguata giustificazione in termini di maggior colpevolezza dell'imputato. L'accusa originaria è il reato richiamato nel capo di imputazione (ex art. 337 cod. pen.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) quanto alla determinazione della pena, la Corte d'appello aveva già ridotto la pena rispetto al Tribunale e aveva motivato la valutazione (assenza di violenza diretta ma fuga con pericolo per la vita propria e altrui); la pena-base rimaneva nella media dell'arco edittale, per cui non era necessaria una motivazione particolarmente dettagliata; la pena è stata ridotta per il rito abbreviato (da 1 anno e 6 mesi a 1 anno). 2) quanto alla recidiva, la Corte ha confermato la sua applicazione avendo riguardo alle pregresse condanne per furto e porto d'armi e all'assenza di ravvedimento posteriore, nonché alla condotta di fuga protratta che denota inclinazione al crimine. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma richiamata come titolo di reato contestato; la sentenza applica i criteri di valutazione della responsabilità e del fatto descritti nel capo di imputazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288
Richiamata per il principio che quando la pena è stata determinata secondo i valori medi dell'arco edittale non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243
Ulteriore richiamo a orientamenti che esentano il giudice da motivazioni particolarmente analitiche quando la pena rientra nei valori medi dell'arco edittale.
Massime di principio
- Se la pena determinata ricade nei valori medi dell'arco edittale non è necessario che il giudice fornisca una motivazione particolarmente analitica sulla quantificazione della pena.
- La recidiva può essere confermata se risultano pregresse condanne e assenza di ravvedimento; il giudice deve però connettere tale parametro ai comportamenti successivi dell'imputato (es. reiterazione di condotte delittuose o persistenza di inclinazione al crimine).
- La fuga per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, pur non costituendo violenza fisica diretta, può essere valutata come condotta idonea a mettere in pericolo la vita propria e altrui e quindi incidere sul trattamento sanzionatorio.
- La Corte d'appello può ridurre la pena rispetto al Tribunale; la valutazione comparativa tra gradi di giudizio è vincolata a motivazione ma resta apprezzabile nel merito se coerente con i fatti accertati.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'ordinamento procedurale.
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