Sentenza del 16/07/2019 n. 18998 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009, calcolato sulla base di una rendita catastale modificata dall'Agenzia del Territorio. La contribuente contestava la carenza di motivazione dell'avviso e, soprattutto, la mancata notifica della rendita catastale. La CTP e la CTR avevano ritenuto che la rendita modificata non potesse essere utilizzata prima della sua notificazione. Il Comune ha sostenuto invece che la rendita, una volta divenuta definitiva e conosciuta dalla contribuente, potesse essere applicata anche alle annualità precedenti ancora accertabili, purché lo stato dell'immobile fosse rimasto invariato. Ha inoltre dedotto che la precedente notifica di avvisi ICI, contenenti o basati sulla rendita modificata, avesse comunque dato alla contribuente piena conoscenza della rendita e che la mancata impugnazione l'avesse resa definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la rendita catastale non è giuridicamente utilizzabile prima della notificazione, ma che, una volta notificata o comunque portata legalmente a conoscenza del contribuente, può essere utilizzata anche per annualità anteriori ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. Nel caso concreto, la variazione catastale del 2004 era divenuta definitiva per mancata contestazione e la contribuente ne aveva avuto conoscenza almeno attraverso gli avvisi ICI notificati nel 2007. L'eccezione di omessa notifica proposta solo nel 2014 è stata quindi ritenuta inammissibile. La società contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.900,00 oltre accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La notificazione è necessaria per poter utilizzare giuridicamente la rendita, ma non impedisce che, dopo la notifica o l'acquisizione della legale conoscenza, la rendita sia applicata anche a periodi d'imposta anteriori ancora accertabili.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 2, 5 e 11
La base imponibile ICI deve essere determinata utilizzando la rendita catastale pertinente; il termine per l'accertamento, nella disciplina applicabile, consente il recupero delle annualità ancora non prescritte, entro il quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. d)
Ha modificato i termini dell'accertamento ICI, consentendo l'esercizio del potere accertativo entro il quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento dovuto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
L'atto presupposto non notificato autonomamente può essere impugnato insieme all'atto successivo che lo richiama; tuttavia, se il contribuente conosce l'atto presupposto e non lo impugna nei termini, esso diviene definitivo.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
È richiamata nel giudizio di merito in relazione alle esigenze di conoscibilità e garanzia del contribuente, ma non impedisce l'applicazione retroattiva della rendita per le annualità ancora accertabili una volta acquisita la legale conoscenza.
Massime di principio
- La mancata notifica preventiva della rendita catastale impedisce il suo utilizzo fino a quando il contribuente non ne abbia avuto una notificazione o una legale conoscenza, ma non esclude necessariamente il recupero di annualità precedenti ancora accertabili.
- Una rendita catastale modificata può essere applicata anche a periodi d'imposta anteriori alla notifica, se l'immobile aveva già le caratteristiche che hanno determinato la variazione e tali annualità non sono prescritte o decadute.
- La notifica di un avviso di accertamento che richiama o applica la nuova rendita può integrare la conoscenza legale della rendita stessa.
- Il contribuente che intenda contestare autonomamente l'attribuzione o la modifica della rendita deve impugnarla tempestivamente, normalmente entro 60 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza legale; la mancata impugnazione può rendere definitiva la rendita.
- La validità dell'accertamento dipende comunque dal rispetto dei termini decadenziali e dalla corrispondenza tra lo stato dell'immobile nel periodo accertato e quello posto a base della rendita modificata.
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