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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1733/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e la revoca della patente. Deduce: 1) errata applicazione/lettura della pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019 in relazione all'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; 2) mancata o insufficiente motivazione della revoca della patente, in violazione del principio che richiede motivazione puntuale quando si applica la misura più grave (revoca anziché sospensione). La vicenda fattuale riguarda un investimento avvenuto il 3.12.2020 in cui l'auto condotta dalla Micucci, mentre effettuava inversione di marcia su una strada illuminata e con strisce pedonali, investì due pedoni: una delle vittime decedette e l'altra subì lesioni. La difesa contestava la valutazione giuridica del giudice e la carenza motivazionale relativa alla sanzione accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che, sebbene la revoca della patente sia una misura più gravosa rispetto alla sospensione, il giudice deve motivare in modo puntuale la scelta valorizzando i parametri di cui all'art. 218, comma 2, del codice della strada. Nel caso di specie la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la revoca richiamando la particolare gravità della condotta e il danno conseguito, ritenendo la revoca necessaria a tutela della sicurezza pubblica. Confermate quindi la condanna per art. 589-bis c.p. (pena di 2 anni di reclusione con attenuante e riduzione per abbreviazione del rito), la revoca della patente e l'obbligo di risarcimento alle parti civili da liquidare separatamente. La ricorrente è anche condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; è il titolo di reato contestato alla ricorrente. La Corte ha confermato l'applicazione della norma per il decesso cagionato dalla condotta di guida.

  • art. 140, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Richiama la violazione delle norme di comportamento alla guida (ad es. manovre pericolose come inversione di marcia non sicura). Il giudice di merito ha ritenuto che la condotta abbia violato detta norma contribuendo all'evento.

  • art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma richiamata nella pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019; la ricorrente sosteneva una lettura diversa della pronuncia costituzionale, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione non altersse la legittimità dell'operato del giudice di merito nel caso concreto.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Indica i parametri che il giudice deve considerare nella scelta della sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca). La Cassazione richiede che la revoca venga motivata puntualmente con riferimento a tali parametri; in questo caso la Corte d'appello lo ha fatto richiamando la gravità della condotta e la tutela della sicurezza pubblica.

  • art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Criteri di censura in cassazione (violazione di norme sostanziali e vizio di motivazione). I motivi proposti dalla difesa sono stati esaminati alla luce di queste norme e ritenuti infondati.

Massime di principio

  • In ipotesi di omicidio stradale, anche in assenza delle aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice può applicare la revoca della patente a titolo di sanzione amministrativa accessoria, ma deve motivare puntualmente la scelta richiamando i parametri dell'art. 218, comma 2, c.d.s.
  • La motivazione sulla revoca deve collegare la maggiore gravità del provvedimento alla condotta concreta (es. manovra pericolosa, modalità del sinistro, entità del danno, reiterazione o pericolosità del comportamento) e al bisogno di tutela della sicurezza pubblica; l'assenza di tale collegamento può costituire motivo di impugnazione.
  • Le pronunce della Corte costituzionale (es. n. 88/2019) vanno interpretate con attenzione: non sempre producono effetti tali da invalidare automaticamente applicazioni normative in casi concreti; va valutato se e come la decisione incida sul regime sanzionatorio applicato dal giudice di merito.
  • In casi con prove video (riprese di telecamere), la valutazione delle immagini e la loro congruenza con la ricostruzione del fatto hanno valore decisivo: la presenza di strisce pedonali, illuminazione, dinamica dell'inversione di marcia e comportamento dei pedoni sono elementi che il giudice deve considerare e motivare.
  • Chi impugna una revoca della patente dovrebbe contestare specificamente la carenza motivazionale rispetto ai parametri di cui all'art. 218 c.d.s., proporre valutazioni alternative sui fatti (es. responsabilità concorrente dei pedoni, condizioni ambientali) e indicare come la misura meno afflittiva (sospensione) sarebbe stata adeguata.

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