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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19480/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che, il 24/12/2024, aveva annullato l'ordinanza custodiale emessa dal GIP il 25/11/2024 nei confronti dello Ziosi con riferimento al reato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione (art. 270-bis c.p.), per mancata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Procuratore contestava la valutazione del Tribunale sul profilo organizzativo del gruppo (Werwolf Division), ritenendo sottovalutati elementi quali attività materiali e non materiali, i richiami alle armi nelle chat, i contatti tra indagati e l'attività di proselitismo online, e deduceva vizi di interpretazione di legge e di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione lineare e non illogica: pur esistendo propaganda neonazista e propositi eversivi, mancava l'elemento strutturale e di effettività richiesto dall'art. 270-bis (sede, mezzi, risorse, collegamenti verificati, disponibilità effettiva di armi, capacità di tradurre i propositi in azioni). Le uniche due attività materiali (affissione di volantini e una riunione con scarsa partecipazione) sono risultate fallimentari e insufficienti a dimostrare la pericolosità richiesta; non sono state rinvenute armi né acquisiti elementi di tentativo di approvvigionamento; è stata invece confermata l'ordinanza originaria rispetto al reato di cui all'art. 604-bis c.p. (propaganda/istigazione). Pertanto il ricorso del Procuratore è stato respinto e l'annullamento dell'ordinanza custodiale nei limiti indicati è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    Per configurare il reato è necessaria: a) un programma concreto e attuale di atti di violenza a fini terroristici o eversivi; b) una struttura organizzativa stabile, anche rudimentale, ma con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma. La sola propaganda, con propositi non tradottisi in iniziative efficaci, non è sufficiente.

  • art. 604-bis cod. pen.

    Elementi di propaganda, apologia o istigazione con diffusione su canali telematici possono integrare reati di carattere propagandistico/istigatorio anche se non raggiungono il livello organizzativo richiesto per l'art. 270-bis; nel caso è stata confermata l'operatività di tale fattispecie.

  • Sez. 6, n. 25863 del 08/05/2009 (Scherillo)

    Giurisprudenza richiamata in punto necessità di programma e struttura per il 270-bis; conferma il principio che anche una struttura rudimentale può essere sufficiente se dotata di effettività.

  • Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012 (Chabchoub)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale a conferma dei requisiti del reato associativo terroristico (programma + struttura effettiva).

  • Sez. 5, n. 2651 del 08/10/2015 (Nasr Osama)

    Precisazione che non è necessario un programma di azioni terroristiche dettagliato, ma resta necessario un grado di effettività organizzativa tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso.

  • Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020 (Bekaj)

    Conferma che il reato è di pericolo presunto e non richiede l'inizio materiale dell'esecuzione ma comunque richiede elementi concreti di pericolosità e attuabilità del programma.

  • Sez. 2, n. 24994 del 25/05/2006 (Bouhrama)

    Giurisprudenza di riferimento circa l'esigenza di elementi concreti a sostegno della pericolosità associativa, richiamata nel giudizio di congruità degli indizi.

Massime di principio

  • Per l'art. 270-bis c.p. non basta la condivisione ideologica o la propaganda online: occorre un programma criminoso concreto e una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del piano.
  • Attività materiali isolate e fallimentari (es. affissione di volantini rimosse, riunioni con scarsa partecipazione) possono indicare la mera potenzialità astratta e non l'effettiva pericolosità richiesta per la custodia cautelare o per la configurazione del reato associativo terroristico.
  • La presenza di riferimenti a armi in chat senza riscontro oggettivo (armi rinvenute, tentativi di acquisto o approvvigionamento documentati) attenua la valutazione della offensività e non è automaticamente sufficiente a dimostrare la pericolosità associativa.
  • La propaganda e il proselitismo online possono integrare reati di apologia/istigazione (es. art. 604-bis), ma questi elementi, presi isolatamente, non sostituiscono la prova di una struttura organizzata e operativa ai fini dell'art. 270-bis.
  • Per qualificare un gruppo come diramazione di un'associazione terroristica più ampia è necessario dimostrare collegamenti organici e rapporti operativi, non la semplice diffusione o condivisione di materiali ideologici.
  • In sede di impugnazione va distinto il censurare la motivazione (vizio formale) dal proporre una diversa valutazione delle prove: la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica.

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