Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società, con rettifica del reddito e recupero a tassazione di una plusvalenza derivante da un'operazione di sale and lease back avente ad oggetto un immobile sociale. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ritenendo che la plusvalenza dovesse essere ripartita in cinque anni ai sensi dell'art. 86 t.u.i.r.; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame dell'ufficio, qualificando l'operazione come composta da due contratti distinti, vendita e locazione finanziaria, e ritenendo applicabile la tassazione della plusvalenza secondo l'art. 86 t.u.i.r., in contrasto con la disciplina civilistica dell'art. 2425-bis c.c. La società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 86, comma 1, lett. a), e 109, comma 2, lett. a), t.u.i.r., nonché dell'art. 2425-bis c.c., sostenendo che il sale and lease back è un contratto atipico con causa lecita di finanziamento e che, quindi, la plusvalenza andava imputata lungo l'intera durata del leasing, non nell'esercizio della vendita e nei quattro successivi.
Norme richiamate
art. 86, comma 1, lett. a), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Si applica alle plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni dell'impresa, ma nel sale and lease back non esaurisce la disciplina fiscale dell'operazione secondo la soluzione accolta dalla Corte.
art. 86, comma 4, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La ricorrente lo invocava per sostenere la tassazione della plusvalenza nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi; la Corte lo supera aderendo all'orientamento che impone la ripartizione della plusvalenza in funzione della durata del leasing.
art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
È richiamato nel motivo di ricorso come norma del combinato disposto asseritamente violato, senza che la decisione ne sviluppi un'autonoma interpretazione.
art. 2425-bis c.c.
Per la Corte, nel contratto di sale and lease back la plusvalenza va ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, secondo il criterio civilistico di imputazione richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel sale and lease back, la plusvalenza generata dalla cessione del bene non va necessariamente tassata integralmente secondo la disciplina della cessione onerosa, ma deve essere imputata in funzione della durata della locazione finanziaria quando l'operazione è qualificata come contratto socialmente tipico con causa di finanziamento.
- La qualificazione giuridica dell'operazione prevale sulla sua scomposizione formale in più contratti solo se la giurisprudenza di legittimità riconduce il negozio complessivo alla sua causa concreta, con conseguenze anche sul trattamento fiscale.
- Quando il motivo di ricorso denuncia correttamente la violazione di norme sostanziali e la controversia è matura in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, senza rinvio.
- In tema di reddito d'impresa, la disciplina fiscale della plusvalenza da sale and lease back deve essere letta in coerenza con la sua causa finanziaria e con l'imputazione temporale della componente positiva di reddito lungo la durata del leasing.
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