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Sentenza

Sentenza n. 6500/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 7216/2024.

Giustizia amministrativa202405845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCom n. 521/18/CONS, recante la sanzione pecuniaria di 1.044.000 euro per violazione degli obblighi di trasparenza informativa nelle modifiche delle condizioni economiche delle offerte di telefonia mobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

TIM ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 7216/2024, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione AGCom. Con il primo motivo ha dedotto l’omessa comunicazione della conclusione dell’approfondimento istruttorio e il mancato rispetto del termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio. Con il secondo motivo ha contestato la competenza dell’AGCom, in asserito contrasto con quella dell’AGCM, nonché la violazione del protocollo d’intesa tra le due autorità. Con il terzo motivo ha dedotto che la condotta fosse giustificata dall’ordine cautelare dell’AGCM e ha contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, invocando la buona fede, la natura migliorativa della modifica e precedenti comunicazioni analoghe non sanzionate. Con il quarto motivo ha sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 70 d.lgs. n. 259/2003, trattandosi di una rettifica imposta dall’AGCM e non di una modifica contrattuale autonoma, nonché l’insussistenza delle violazioni informative e la loro impossibilità tecnica. Con il quinto motivo ha contestato la quantificazione della sanzione, lamentando il mancato rilievo attribuito alla natura favorevole dell’offerta, all’ordine dell’AGCM, al carattere parziale dell’omissione e alla possibilità per gli utenti di reperire ulteriori informazioni tramite i canali indicati dall’operatore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’approfondimento istruttorio consistesse nella richiesta di informazioni e documenti alla società, sicché questa era consapevole della sua conclusione con l’invio della risposta. La mancata comunicazione formale prevista dal regolamento non incideva sull’effetto sospensivo del termine, che operava automaticamente per la necessità dell’approfondimento. Il termine di 150 giorni riguardava l’adozione del provvedimento, non la sua notificazione, ed era rispettato quando l’organo competente avesse definitivamente deliberato sia sull’an sia sul quantum della sanzione. Nel caso concreto, il Consiglio dell’AGCom aveva deliberato il 30 ottobre 2018, prima della scadenza del termine, tenendo conto della sospensione dal 27 agosto al 27 settembre 2018. Quanto al secondo motivo, l’AGCom era competente perché aveva sanzionato la violazione di obblighi informativi propri della disciplina settoriale delle comunicazioni, senza accertare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo. Il protocollo d’intesa AGCom-AGCM costituiva uno strumento di leale cooperazione, la cui eventuale violazione non avrebbe comunque determinato l’illegittimità dell’atto adottato da un’autorità competente. Non sussisteva neppure il ne bis in idem, poiché l’AGCM aveva sanzionato un’intesa anticoncorrenziale, mentre l’AGCom aveva sanzionato la distinta violazione degli obblighi informativi commessa da TIM. Quanto al terzo motivo, l’ordine cautelare dell’AGCM non esonerava l’operatore dal rispetto dell’art. 70 d.lgs. n. 259/2003; al contrario, l’AGCom aveva espressamente richiamato l’obbligo di fornire agli utenti informazioni chiare e adeguate. La qualità di primario operatore telefonico, la specifica previsione legislativa dell’obbligo e il richiamo ricevuto dall’autorità escludevano l’assenza di colpa o negligenza professionale. Non rilevavano né precedenti comunicazioni analoghe non sanzionate né il carattere migliorativo asserito dall’operatore. Quanto al quarto motivo, la modifica delle condizioni economiche, comunque qualificata, costituiva una variazione del contenuto contrattuale soggetta all’art. 70 d.lgs. n. 259/2003, applicabile ratione temporis. La disciplina allora vigente imponeva di comunicare qualsiasi modifica contrattuale e di consentire il recesso senza penali o costi, anche se la modifica era presentata come favorevole; l’esenzione per modifiche esclusivamente vantaggiose era stata introdotta solo successivamente. La contestazione relativa all’illegittimità sopravvenuta della sanzione era inoltre stata dedotta tardivamente con memoria anziché mediante motivi aggiunti. Nel merito, l’informativa era carente perché l’SMS non indicava il costo mensile in valore assoluto né il termine di confronto della riduzione, rinviava genericamente alle modalità di recesso e il sito non menzionava i punti vendita tra i canali utilizzabili. L’impossibilità tecnica non era stata provata e il messaggio utilizzava un numero di caratteri inferiore al limite asserito. Quanto al quinto motivo, la sanzione era congruamente motivata e quantificata, tenendo conto della gravità della violazione, dell’opera svolta per attenuarne le conseguenze, della personalità dell’agente e delle sue condizioni economiche. TIM è stata condannata al pagamento di 6.000 euro di spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 259/2003

    Nella versione vigente al momento dei fatti imponeva di comunicare qualsiasi modifica contrattuale in modo chiaro e trasparente e di consentire all’utente il recesso senza penali né costi di disattivazione, indipendentemente dal carattere favorevole o sfavorevole della modifica.

  • art. 6, commi 1 e 3, regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni

    Il termine di 150 giorni riguarda l’adozione del provvedimento sanzionatorio; il termine è sospeso automaticamente quando siano necessari approfondimenti istruttori.

  • art. 7, comma 5, regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative

    L’avvio e la conclusione degli approfondimenti istruttori di cui al presente articolo sono comunicati ai soggetti destinatari dell’atto di contestazione.

    La mancata comunicazione dell’avvio o della conclusione dell’approfondimento non incide sull’automatica produzione dell’effetto sospensivo del termine, potendo eventualmente produrre altre conseguenze giuridiche.

  • art. 1, comma 3-bis, d.l. n. 7/2007

    Individua in via generale le modalità utilizzabili dal cliente per esercitare il diritto di recesso, comprese quelle applicabili alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    La responsabilità per l’illecito amministrativo richiede l’elemento soggettivo, che non è escluso dalla mera urgenza dell’adempimento, da precedenti condotte non sanzionate o dal carattere asseritamente migliorativo della modifica.

  • art. 27, comma 1-bis, d.lgs. n. 206/2005

    Il concorso tra disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e disciplina settoriale presuppone che la condotta sia riconducibile a entrambe le fattispecie; se rileva soltanto la violazione settoriale, resta ferma la competenza dell’autorità di regolazione.

  • artt. 21 e 24 d.lgs. n. 206/2005

    La configurabilità di una pratica commerciale scorretta richiede, oltre alla violazione di norme settoriali, l’idoneità della condotta a indurre in errore il consumatore o a limitarne la libertà di scelta.

  • art. 23 e 26 d.lgs. n. 206/2005

    Le presunzioni di ingannevolezza o aggressività non risultano applicabili in assenza di uno specifico accertamento dei relativi presupposti da parte dell’autorità competente.

  • art. 2 l. n. 287/1990

    L’intesa anticoncorrenziale può determinare la nullità dei contratti o delle clausole che ne costituiscano attuazione; tale circostanza incide sulla valutazione sostanziale delle condizioni economiche successivamente comunicate agli utenti.

  • art. 98-septies decies d.lgs. n. 259/2003

    La previsione che esclude gli obblighi informativi e di recesso per modifiche esclusivamente vantaggiose è successiva ai fatti e al provvedimento sanzionatorio, sicché non era applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Quando un regolamento sanzionatorio prevede che il provvedimento sia adottato entro un determinato termine, il termine è rispettato se, entro la scadenza, l’organo competente ha formato e deliberato definitivamente la propria volontà sia sull’an sia sul quantum della sanzione; la successiva notificazione non rileva ai fini del rispetto del termine, salvo diversa previsione normativa.
  • La sospensione del termine di conclusione di un procedimento sanzionatorio per lo svolgimento di approfondimenti istruttori opera automaticamente quando ricorra la necessità dell’approfondimento prevista dal regolamento; l’eventuale mancata comunicazione formale del suo avvio o della sua conclusione non impedisce, di per sé, la produzione dell’effetto sospensivo.
  • La competenza dell’autorità di regolazione settoriale permane quando la condotta accertata integra soltanto la violazione di obblighi informativi propri della disciplina di settore. La mera violazione di norme settoriali, anche poste a tutela dei consumatori, non è sufficiente a configurare una pratica commerciale scorretta di competenza dell’autorità antitrust, occorrendo l’accertamento degli ulteriori presupposti dell’ingannevolezza o dell’aggressività.
  • Un protocollo d’intesa tra autorità amministrative, diretto a coordinare l’esercizio delle rispettive funzioni, costituisce uno strumento di leale cooperazione e non incide, in assenza di una specifica previsione attributiva o limitativa della competenza, sulla validità del provvedimento adottato dall’autorità competente.
  • L’ordine di un’autorità amministrativa di sospendere un’intesa anticoncorrenziale e di ridefinire autonomamente l’offerta non esonera gli operatori dal rispetto degli obblighi legislativi di trasparenza e di informazione degli utenti. Ogni nuova determinazione delle condizioni economiche, anche presentata come rettifica o miglioramento, costituisce una modifica contrattuale soggetta alla disciplina informativa vigente al momento dei fatti.
  • In materia di modifiche delle condizioni economiche dei contratti di comunicazione elettronica, l’informazione è inadeguata quando non indica il prezzo in valore assoluto, non chiarisce il termine di confronto della variazione o rinvia genericamente alle modalità di recesso senza indicarle in modo puntuale e senza menzionare tutti i canali legalmente utilizzabili, compresi i punti vendita quando previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Appello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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