Sentenza n. 362/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 3 agosto 2023, non notificata, emessa nel giudizio per l’annullamento del provvedimento del Comune di Lipari, III Settore Sviluppo e Tutela del territorio, V Servizio Illeciti e Sanatoria prot. n. -OMISSIS-, datato 16 ottobre 2014, pervenuto il 18 ottobre 2014 con lettera ordinaria, con il quale il responsabile dell’Area, ha rigettato l’istanza di condono edilizio inoltrata ai sensi della l. n. 724/1994 con prot. n. -OMISSIS- dell’8 marzo 1995 (pratica n. 4837);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo a opere realizzate entro 150 metri dalla battigia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti contestavano il diniego di condono edilizio adottato dal Comune di Lipari in relazione a opere e ampliamenti realizzati su un complesso destinato ad attività turistico-nautico-ricettiva. Deducevano: l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la violazione degli artt. 39 l. n. 724/1994 e 35 l. n. 47/1985, sostenendo che si fosse formato il silenzio-assenso sulle istanze di condono; l'inesistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, poiché l'area sarebbe stata classificata come zona B3 o comunque ricadente in un centro abitato e le opere sarebbero state funzionali alla diretta fruizione del mare; la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 per omessa considerazione delle memorie partecipative; la violazione dell'art. 15 l. reg. Sicilia n. 78/1976 e dell'art. 17 l. n. 765/1967, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità e difetto dei presupposti, per mancata considerazione della disciplina urbanistica vigente all'epoca della realizzazione degli abusi, della perimetrazione del centro abitato, della destinazione dell'area e della saturazione edilizia della zona; infine, eccesso di potere, carenza di motivazione e violazione dell'affidamento, per mancata comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. Le appellanti richiamavano inoltre il pagamento integrale delle oblazioni e degli oneri concessori, i nulla osta della Soprintendenza e del Genio civile, l'ultimazione risalente delle opere e il loro utilizzo pluridecennale.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il primo motivo è stato disatteso perché il TAR non si era limitato a dichiarare l'improcedibilità, ma aveva comunque esaminato e respinto il ricorso nel merito. Il motivo relativo al silenzio-assenso è stato ritenuto infondato: la presenza di vincoli sull'area, anche se non qualificati come assoluti, impedisce la sanatoria degli abusi maggiori e preclude la formazione del titolo tacito quando la condonabilità è ex lege esclusa. Un'istanza non conforme alla fattispecie legale tipica e radicalmente non condonabile non è idonea ad attivare il meccanismo del silenzio-assenso. Il Collegio ha confermato che il vincolo previsto dall'art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 vieta in modo assoluto l'edificazione entro 150 metri dalla battigia per gli abusi realizzati dopo il 31 dicembre 1976, anche se l'area risulta di fatto interamente edificata. Sono ammesse soltanto opere strettamente e direttamente finalizzate alla fruizione del mare da parte della collettività e, entro limiti rigorosi, interventi su opere preesistenti. Una struttura ricettiva non rientra nella nozione di opera destinata alla diretta fruizione del mare. Il nulla osta della Soprintendenza era inoltre subordinato a tale destinazione e al divieto di mutamento. È stato escluso il vizio partecipativo, poiché il Comune aveva comunicato il preavviso di rigetto e aveva dato conto delle controdeduzioni nel provvedimento finale. Le ulteriori censure sulla qualificazione dell'area e sulla disciplina applicabile sono state respinte alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, secondo cui il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia si applicava anche ai privati sin dal 1976. È stato infine escluso il consolidamento di un affidamento tutelabile in capo ai privati. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 39 l. n. 724/1994
La disciplina del secondo condono edilizio non consente la formazione del silenzio-assenso quando la condonabilità dell'abuso è radicalmente esclusa dalla legge per la presenza di vincoli e per la tipologia dell'intervento.
art. 35 l. n. 47/1985
Il meccanismo del silenzio-assenso in materia di condono presuppone un'istanza riconducibile al modello legale e non opera per fattispecie ex lege non condonabili.
art. 15, primo comma, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976
Il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia vale anche per i privati fin dal 1976.
La disposizione impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia, senza deroghe per le aree di fatto già edificate; sono ammesse soltanto opere strettamente e direttamente finalizzate alla fruizione del mare da parte di tutti e interventi rigorosamente limitati su opere preesistenti.
art. 3 l. n. 241/1990
Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento finale dà conto delle controdeduzioni presentate dopo il preavviso di rigetto.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L'obbligo procedimentale è assolto mediante la comunicazione del preavviso di rigetto e la considerazione delle osservazioni dell'interessato nel provvedimento conclusivo.
art. 17 l. n. 765/1967
La disciplina invocata dalle appellanti sulla perimetrazione del centro abitato non prevale sul vincolo regionale di inedificabilità entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, applicabile agli abusi realizzati dopo il 1976.
art. 2, comma 3, l. reg. Sicilia n. 15/1991
La norma ha natura interpretativa e chiarisce che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia si applicava anche ai privati sin dall'entrata in vigore della disciplina originaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il vincolo di inedificabilità previsto dalla legislazione siciliana entro 150 metri dalla battigia opera anche nei confronti dei privati sin dal 1976 e rende non sanabili gli abusi edilizi realizzati dopo il 31 dicembre 1976, anche quando l'area sia di fatto interamente edificata o urbanisticamente satura.
- Nella fascia di 150 metri dalla battigia sono ammesse soltanto opere strettamente e direttamente finalizzate alla fruizione del mare da parte della collettività; una struttura ricettiva destinata all'attività economica non rientra, di per sé, in tale nozione.
- Il silenzio-assenso sul condono edilizio non può formarsi quando l'abuso è radicalmente non condonabile per legge: l'istanza deve essere almeno riconducibile al modello normativo astratto e non può produrre un titolo tacito in presenza di un vincolo ostativo e di una tipologia di abuso incompatibile con la sanatoria.
- La comunicazione del preavviso di rigetto e la considerazione delle osservazioni dell'interessato nel provvedimento finale escludono, in assenza di ulteriori profili, la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990.
- Il rilascio di nulla osta o di atti favorevoli subordinati a una determinata destinazione dell'opera non legittima il mutamento di destinazione e non consente di qualificare come diretta fruizione del mare una struttura ricettiva.
- L'utilizzo protratto dell'immobile, il pagamento delle oblazioni e degli oneri concessori e il decorso del tempo non determinano, in presenza di un vincolo legale di inedificabilità e di un abuso non condonabile, il consolidamento di un affidamento tutelabile alla sanatoria.
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