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Sentenza

Sentenza n. 3086/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1794/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1794/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1794/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, l’importo complessivo di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era stata notificata ed era divenuta irrevocabile, come risultante dall’attestazione prevista dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto adempimento. Il giudizio ha riguardato anche la quantificazione del credito: il giudice ha precisato che il calcolo della ricorrente non vincola definitivamente l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate sulla base del titolo e della legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e tuttora dovuti, gli oneri di registrazione e le spese direttamente riferibili al provvedimento giudiziale, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. La quantificazione degli interessi e dell’eventuale capitale residuo deve essere effettuata dall’Amministrazione secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c.; i conteggi della creditrice non sono vincolanti. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’adempimento spontaneo delle amministrazioni pubbliche prima dell’esecuzione coattiva. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può dichiarare l’inottemperanza, ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro

    Stabilisce un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal giudicato; i conteggi della parte privata non vincolano l’Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, inclusa la distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Disciplina l’onere relativo al contributo unificato indicato nella condanna alle spese, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro ha natura esecutiva e non costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del credito nei limiti e secondo il contenuto del titolo, senza rideterminare costitutivamente il diritto riconosciuto.
  • Quando l’amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento di un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può dichiararne l’inottemperanza, assegnare un termine per il pagamento e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La quantificazione prospettata dal creditore nel giudizio di ottemperanza non vincola definitivamente l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: la somma dovuta deve essere verificata alla luce del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e dei criteri legali applicabili, inclusi quelli relativi a misura e decorrenza degli interessi.
  • Prima dell’esecuzione coattiva di un titolo giudiziale pecuniario nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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