Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2649/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi con sentenza n.06219/2023, pub il 13/11/23, nella causa iscritta al REG. RIC. n.01692/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

Giustizia amministrativa202502431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 6219/2023, limitatamente al pagamento di € 800,00 per spese legali, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 6219 del 13 novembre 2023, lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse corrisposto la somma di € 800,00, oltre agli accessori di legge, dovuta a titolo di spese legali, né avesse rimborsato il contributo unificato versato. In precedenza, con ordinanza collegiale n. 7194/2025, il Tribunale aveva ritenuto che il ricorso potesse essere qualificato come reclamo avverso l'attività del commissario ad acta e aveva assegnato a quest'ultimo un termine per depositare una relazione sullo stato dell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, sulla base della dichiarazione depositata dal ricorrente il 22 aprile 2026, il Ministero aveva dato integrale esecuzione al giudicato e aveva soddisfatto completamente la pretesa. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della precedente mancata esecuzione del giudicato, e liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento intervenuto nel corso del processo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata corresponsione delle somme dovute in base al giudicato può determinare l’attivazione dei poteri del giudice dell’esecuzione, anche mediante interlocuzione con il commissario ad acta per verificare lo stato dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.