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Ordinanza

Ordinanza n. 5103/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento della determinazione prot. n. G09835 del 28 luglio 2025, avente ad oggetto “Procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 (cod. GIUNTA-LAZIO-DAM), bandita con determinazione 7 agosto 2024, n. G10759. Approvazione dei verbali e della graduatoria finale, nomina dei vincitori e inquadramento nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra i quali, in particolare, la nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 524362 del 14.5.2025 e la nota prot. n. 548499 del 21.05.2025 indirizzata alla Commissione Esaminatrice avente ad oggetto “Procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 (COD.GIUNTA-LAZIODAM), bandita con determinazione 7 agosto 2024, n. G10759 - Trasmissione parere legale.”;

Giustizia amministrativa202513331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale, nomina dei vincitori e inquadramento dirigenziale relativi alla procedura comparativa riservata al personale della Regione Lazio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale che ha approvato i verbali e la graduatoria finale della procedura comparativa riservata al personale dipendente della Regione Lazio per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di dirigente nel profilo amministrativo-giurista ed economista, disponendo altresì la nomina dei vincitori e il loro inquadramento nel ruolo dirigenziale. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui una nota dell'Avvocatura regionale e una nota trasmessa alla commissione esaminatrice con un parere legale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso produrrebbe effetti pregiudizievoli nei confronti dei candidati collocati dal secondo al sesto posto della graduatoria definitiva, individuati come controinteressati necessari. Ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web della Regione Lazio. L'avviso deve indicare l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo generale, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi degli atti impugnati, nonché la formula relativa all'esecuzione dell'ordinanza. La ricorrente deve provvedere alla pubblicazione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'adempimento entro i successivi sette giorni, termine perentorio. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1-ter, d.lgs. 165/2001

    Indicato quale base normativa della procedura comparativa per la copertura dei posti dirigenziali, senza che l'ordinanza ne esamini il contenuto.

  • art. 16, comma 1-bis, l.r. Lazio 6/2002

    Indicato quale base normativa regionale della procedura comparativa, senza che l'ordinanza ne esamini il contenuto.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria o una procedura selettiva può pregiudicare la posizione di più candidati collocati utilmente in graduatoria, tali soggetti devono essere coinvolti nel giudizio quali controinteressati necessari.
  • Se il numero o l'individuazione dei controinteressati rende difficoltosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendo la pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione interessata.
  • L'ordinanza che autorizza la notificazione per pubblici proclami deve indicare gli elementi essenziali dell'avviso, compresi l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, gli estremi degli atti impugnati e una sintesi dei motivi, e può stabilire termini perentori per la pubblicazione e il deposito della prova dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzo

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