Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 535/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Massa Carrara valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Massa Carrara per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e l’avviso sulla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce, nella parte relativa ai titoli esteri non ancora riconosciuti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria GPS della provincia di Massa Carrara, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023, l’avviso ministeriale del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando l’inserimento nella fascia aggiuntiva 1C o 1D dei docenti titolari di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero e non ancora riconosciuta dal Ministero. È stata inoltre contestata la preclusione all’accesso al ruolo, anche tramite la procedura della c.d. call veloce. La ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in considerazione dell’elevato numero di controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati né i motivi sostanziali relativi alla collocazione nelle fasce GPS o all’accesso al ruolo. Ritenuto elevato il numero dei controinteressati e prevedibili le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. La ricorrente dovrà chiedere all’Amministrazione la pubblicazione sul sito istituzionale di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L’inosservanza del primo termine comporta l’improcedibilità del ricorso. L’ordinanza pone l’esecuzione a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nel processo amministrativo, di disporre modalità idonee a garantire l’integrazione del contraddittorio quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per l’integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ne ha disposto l’esecuzione mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperirne gli indirizzi.

  • art. 2, comma 2, D.M. 15 giugno 2023 n. 119

    La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero

    È richiamato quale contenuto dell’atto impugnato, ma l’ordinanza non ne valuta la legittimità nel merito.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019 n. 159

    È richiamato in relazione alla procedura di immissione in ruolo mediante la c.d. call veloce, senza che l’ordinanza ne esamini l’applicazione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata a termini e modalità specifiche, tra cui un termine perentorio per la richiesta di pubblicazione e un successivo termine per il deposito della prova dell’avvenuta pubblicazione.
  • L’omesso adempimento, entro il termine perentorio stabilito dal giudice, delle attività necessarie per l’integrazione del contraddittorio può determinare l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.