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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16501 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi e maggiori imposte IVA, IRPEG e IRAP. Le contestazioni riguardavano: la mancata emissione e registrazione di fatture relative a provvigioni di intermediazione immobiliare; la deducibilità di un costo professionale fatturato nel 2000 ma riferito, secondo la società, a una prestazione eseguita nel 2001; e la deducibilità di spese per viaggi, trasferte, vitto e alloggio rimborsate all’amministratore. La contribuente denunciava violazioni delle norme sull’onere della prova, sulle presunzioni, sui poteri istruttori del giudice tributario e sulla deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo motivo era privo del quesito di diritto, non decisivo e non considerava tutte le ragioni poste dalla Commissione Tributaria Regionale a fondamento della decisione, tra cui la mancata produzione dei preliminari di vendita, l’irregolare tenuta della contabilità e l’inattendibilità della ricostruzione della società. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del quesito di diritto e perché non contestava tutte le autonome ragioni della decisione, inclusi il pagamento effettuato nel 2000 e l’assenza di un accordo preventivo sulla prestazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi e non contestava adeguatamente l’accertamento di fatto sull’assenza di inerenza delle spese, riferite anche a persone non identificate e a spostamenti dell’amministratore verso la propria abitazione. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Disciplina l’onere della prova. Nel caso concreto la censura della società non ha dimostrato che la Commissione avesse fondato la pretesa fiscale soltanto su presunzioni insufficienti, poiché la decisione si basava su una pluralità di elementi.

  • Artt. 2727 e 2729 del codice civile

    Regolano le presunzioni semplici e i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte non ha accolto la contestazione relativa a una presunta concatenazione di presunzioni, rilevando che la Commissione aveva considerato diversi elementi documentali e fattuali.

  • Art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Riguarda i poteri di accertamento in materia IVA. La ripresa relativa a operazioni non fatturate è rimasta ferma, anche perché il motivo di ricorso era formalmente e sostanzialmente inammissibile.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Riguarda i poteri istruttori delle commissioni tributarie. La Corte ha escluso che la mancata valorizzazione della dichiarazione dell’architetto determinasse una violazione della norma, anche perché tale dichiarazione non superava le autonome ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento del costo.

  • Art. 62 del D.P.R. n. 917 del 1986

    Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale ... sono ammesse in deduzione entro determinati limiti.

    I limiti quantitativi previsti per le spese di trasferta operano soltanto se, prima ancora, sussiste l’inerenza della spesa. Devono quindi essere dimostrati sia il collegamento con l’attività aziendale sia l’effettivo carattere di trasferta.

  • Art. 75, ora art. 109, del D.P.R. n. 917 del 1986

    Stabilisce il principio di inerenza e competenza dei componenti negativi di reddito. Un costo è deducibile solo se effettivamente riferibile all’attività d’impresa e adeguatamente documentato.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. I motivi proposti non sono stati esaminati nel merito perché privi dei requisiti di ammissibilità e perché non colpivano le effettive ragioni della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario contestare tutte le autonome ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della decisione: se una ragione sufficiente resta non impugnata, la censura sulle altre può diventare inammissibile per difetto di interesse.
  • Le contestazioni contro un accertamento fiscale non possono limitarsi ad affermare che l’Ufficio ha usato presunzioni: occorre dimostrare concretamente che gli elementi presuntivi non siano gravi, precisi e concordanti oppure che la motivazione sia illogica o incompleta.
  • La deducibilità di un costo richiede non solo una fattura o un pagamento, ma anche prova della reale effettuazione della prestazione, della competenza temporale, dell’inerenza all’attività e della corretta documentazione.
  • Le dichiarazioni formate dopo i fatti, provenienti dal soggetto che ha emesso la fattura, possono essere valutate con cautela e non necessariamente sono sufficienti a dimostrare l’anno di competenza o l’effettiva natura della prestazione.
  • Per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasferta sostenute da amministratori o collaboratori, i limiti quantitativi di deduzione si applicano solo dopo aver dimostrato che la spesa riguarda una reale trasferta aziendale, sostenuta da soggetti identificati e per finalità d’impresa.
  • Le spese relative a spostamenti privati, come il tragitto tra sede di lavoro e abitazione, o a commensali non identificati, possono essere considerate non inerenti e quindi indeducibili anche se formalmente documentate.
  • La mancanza del quesito di diritto, quando richiesto dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis, può determinare l’inammissibilità del motivo senza esame della questione nel merito.

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