Cassazione Penale, Sentenza n. 17143/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza di riesame che aveva parzialmente annullato la precedente ordinanza cautelare del GIP (16/7/2021) in relazione al capo 2) (art. 317 c.p.) ma l'aveva confermata per numerosi capi relativi ad abuso d'ufficio (art. 319-quater c.p.) contestati per fatti posti in essere quale vigile urbano nel Comune di Reggio Calabria: omissione di verbalizzazione e di sanzione per violazioni dell'art. 193 C.d.S., rimozione di veicoli e induzione dei proprietari a consegnare somme alle ditte di carro-attrezzi per la rimozione/rottamazione, con vantaggio per le ditte (convenzionate o no). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, errata qualificazione giuridica (il pagamento come prestazione lecita e non come utilità indebita), la nullità delle autorizzazioni alle captazioni e l'insussistenza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio. La Corte ha esaminato in particolare la legittimità delle captazioni fondate sulla ipotesi di concussione, la qualificazione del vantaggio come "indebito" ai sensi dell'art. 319-quater e la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittime le autorizzazioni alle captazioni fondate sulla ipotesi di concussione (art. 317 c.p.), perché mancava la gravità indiziaria del reato: non emergono atti di "abuso costrittivo" né una pretesa minaccia esplicita o implicita né il conferimento di una utilità oggettivamente apprezzabile riconducibile alla fattispecie concussiva. Ha inoltre censurato la ricostruzione del Tribunale che aveva riformulato la fattispecie in termini di abuso d'ufficio (art. 319-quater) senza dimostrare la natura indebita del profitto conseguito dalle ditte di carro-attrezzi (i pagamenti erano correlati a una prestazione effettivamente resa o a vicende fuori dalla convenzione comunale). Ha poi ritenuto infondate le ragioni addotte a sostegno del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio. Per i molteplici vizi, la Corte ha annullato sia l'ordinanza del Tribunale impugnata sia l'ordinanza del GIP del 16/7/2021 e ha dichiarato la cessazione della misura cautelare in atto, disponendo la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi della concussione (abuso costrittivo e pretesa di utilità): la condotta dei vigili, pur irregolare, non dimostrava la coercizione né la pretesa di un vantaggio oggettivamente apprezzabile tale da integrare la concussione; perciò mancava la gravità indiziaria necessaria per autorizzare le captazioni
art. 319-quater cod. pen.
La qualificazione dei fatti come abuso d'ufficio finalizzato a far conseguire alle ditte un vantaggio non è stata ritenuta fondata perché il profitto asserito non è stato dimostrato come "indebito": il pagamento da parte del privato era riconducibile a una prestazione effettivamente resa o a vicende extracovenzionali, e la Corte non ha ammesso la riformulazione dell'imputazione per sanare tale lacuna
art. 193 C.d.S.
Richiamato nei fatti come la norma la cui violazione (veicolo privo di copertura assicurativa) avrebbe giustificato controlli e rimozioni; la Corte segnala che la convenzione comunale non comprendeva tutti i casi e che ciò incide sulla valutazione dell'illiceità del profitto rivendicato dall'accusa
art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Richiama il dovere di motivazione dell'ordinanza; la Corte ha però ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso relativo alla presunta carenza motivazionale, ritenendo invece adeguata la valutazione dettagliata degli elementi nei punti indicati dell'ordinanza
art. 274 lett. a) e c) e art. 275 cod. proc. pen.
Norme concernenti i presupposti per le misure cautelari personali (sospensione/interdizione e arresti): la Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse fornito elementi concreti a sostegno del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio connessi alla sospensione dal servizio, giudicandoli apodittici
art. 266 e 267 cod. proc. pen.
Norme relative alle autorizzazioni alle intercettazioni e ai relativi presupposti; la Corte ha dichiarato illegittime le autorizzazioni menzionate perché mancava la gravità indiziaria del reato di concussione che le aveva motivate
principio "ne procedat judex ex officio" (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna)
Riferimento giurisprudenziale al principio che impedisce al giudice di ricostruire d'ufficio una diversa imputazione rispetto a quella prospettata dall'accusa; la Corte ha richiamato tale principio per censurare la riformulazione operata dal Tribunale a danno dell'imputato
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale cui la Corte si è attenuta per disporre la comunicazione dell'annullamento al Procuratore Generale in sede per gli eventuali provvedimenti di competenza
Massime di principio
- Le intercettazioni/captazioni autorizzate sulla base della ipotesi di concussione richiedono una gravità indiziaria specifica: devono emergere elementi di coercizione/abuso e una pretesa di utilità riconoscibile; il solo comportamento irregolare d'ufficio non è sufficiente
- Non è automaticamente "indebita" qualsiasi somma percepita da una ditta che interviene su richiesta o per svolgere una prestazione: perché ricorra il reato previsto dall'art. 319-quater occorre dimostrare che il vantaggio conseguito sia privo di titolo e formalmente o sostanzialmente illecito
- Il giudice non può sanare omissioni o carenze dell'imputazione riformulando d'ufficio il fatto in termini diversi da quelli prospettati dall'accusa (rispetto del principio ne procedat judex ex officio)
- Per disporre o confermare misure cautelari personali è necessario provare concretamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; affermazioni generiche o ipotetiche non sono sufficienti
- Se le autorizzazioni a captare risultano illegittime per carenza del presupposto (es. mancanza di gravità indiziaria), gli atti e le misure cautelari fondate su di esse possono essere dichiarati nulli e ciò può determinare la cessazione della misura cautelare
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