Cassazione Penale, Sentenza n. 20020/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del 15/10/2024 del Tribunale di Forlì che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Montacuti in ordine al reato previsto dagli artt. 81 cpv., 61 n.7) e 640-bis c.p.; il Procuratore denunciava violazione dell'art. 649 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'azione penale nel presente procedimento fosse stata esercitata in data successiva rispetto a un altro procedimento concernente lo stesso fatto, conclusosi anch'esso con sentenza di non doversi procedere ex art. 649 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il Procuratore non ha effettivamente contrastato la ragione centrale della decisione impugnata: l'esistenza di un precedente giudizio definitivo (sentenza del GUP del Tribunale di Forlì del 3/11/2022 divenuta irrevocabile) con applicazione della pena richiesta dalle parti in relazione allo stesso fatto. Poiché il ricorso non ha affrontato questo punto, è stato ritenuto aspecifico e inammissibile.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
La Corte evidenzia che la decisione impugnata si fonda sull'esistenza di un giudizio definitivo precedente che impedisce la prosecuzione dell'azione penale; il ricorso non ha confutato tale valutazione così come svolta dal giudice di merito.
art. 640-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato contestato: il procedimento non è proseguito rispetto a tale contestazione per effetto dell'esistenza di un precedente giudicato definitivo relativo allo stesso fatto.
art. 81 cpv. e 61 n.7) cod. pen.
Circostanze aggravanti/concorrenti indicate nell'imputazione; non sono state esaminate in merito perché l'azione penale è stata ritenuta preclusa dall'esistenza del precedente giudizio definitivo.
Sentenza del GUP del Tribunale di Forlì del 03/11/2022
Giudizio definitivo, divenuto irrevocabile, con applicazione della pena concordata dalle parti relativamente allo stesso fatto: elemento decisivo che, secondo il giudice di merito, ostava alla prosecuzione dell'azione penale nel procedimento impugnato.
Massime di principio
- La presenza di un giudizio definitivo precedente, con applicazione di una pena relativa allo stesso fatto e alla stessa persona, può impedire la prosecuzione dell'azione penale nel nuovo procedimento (effetto preclusivo simile al principio ne bis in idem/res judicata).
- Chi impugna una decisione che nega la prosecuzione dell'azione penale per esistenza di un precedente giudicato definitivo deve confrontarsi espressamente e specificamente con la motivazione centrale del giudice di merito (in particolare l'esistenza e la portata del precedente irrevocabile); la mancanza di tale confronto rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile.
- Nei casi di pattuizione/accordo (applicazione della pena richiesta dalle parti), la sentenza che applica la pena può produrre effetti impeditivi rispetto a ulteriori procedimenti basati sullo stesso fatto, se la coincidenza della fattispecie e della persona è accertata.
- Prima di proporre ricorso, il pubblico ministero deve verificare e indicare chiaramente come il precedente giudicato definitivo non giustifichi la pronuncia impugnata; una mera ricostruzione di altri procedimenti senza affrontare il nodo decisivo è insufficiente.
- Valutare attentamente l'identità degli elementi di fatto e di diritto tra i procedimenti: per l'effetto preclusivo è necessaria la sovrapponibilità della contestazione (stessa fattispecie materiale e stessa imputazione).
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