Sentenza del 22/06/2022 n. 2953 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Pvc - Obbligo di motivazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'Amministrazione non avesse trascritto nell'avviso le risultanze investigative contenute nel processo verbale di constatazione (PVC) e gli accertamenti svolti nei confronti di altri soggetti coinvolti nella presunta frode, ostacolando così la conoscenza completa dei fatti e la possibilità di contestare l'an e il quantum debeatur.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso: ha affermato che, una volta che il PVC abbia effettivamente posto il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, l'Amministrazione non è obbligata a trascrivere integralmente nell'avviso di accertamento le risultanze delle indagini svolte contro altri soggetti. L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando consente al contribuente di comprendere l'an e il quantum e di contestarli efficacemente; pertanto l'assenza di trascrizione completa delle indagini altrui non comporta di per sé nullità dell'atto.
Norme richiamate
Cassazione - sentenza n. 8177/2020
La pronuncia stabilisce che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è assolto quando il PVC pone il contribuente nelle condizioni di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria; non è necessario riportare nell'avviso tutte le risultanze investigative relative ad altri soggetti
Massime di principio
- Il PVC può integrare la motivazione dell'avviso: se il contribuente è stato messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, l'avviso non deve riprodurre per esteso tutte le risultanze investigative
- La valutazione della sufficienza motivazionale si basa sulla possibilità per il contribuente di comprendere e contestare l'an e il quantum; se tale possibilità esiste, l'avviso è valido
- Se invece il PVC non è stato notificato, è incompleto o non permette al contribuente di conoscere gli elementi essenziali, sussiste vizio di motivazione e l'avviso può essere annullato
- L'onere probatorio grava sull'Amministrazione che afferma di aver posto il contribuente nelle condizioni di conoscenza (es. notifica o accesso al PVC)
- In ipotesi di frodi complesse che coinvolgono più soggetti, l'Amministrazione può richiamare indagini svolte su terzi senza trascriverle integralmente, purché garantisca l'effettiva conoscibilità e contestabilità dei fatti da parte del contribuente
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