Sentenza n. 3119/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per tre mesi, connessi atti del procedimento disciplinare e provvedimento di esclusione dal conferimento della qualifica speciale per l’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per tre mesi, adottata per accessi abusivi, compiuti tra il 2011 e il 2013, ai sistemi informatici dell’Arma allo scopo di interrogare la banca dati delle forze di polizia e comunicare a un terzo le informazioni ottenute. Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo la conclusione del procedimento penale mediante decreto di archiviazione motivato dall’intervenuta prescrizione del reato. In primo grado il ricorrente aveva dedotto la tardività della contestazione rispetto ai fatti, la violazione dei termini decorrenti dal decreto di archiviazione, il superamento del termine perentorio di 90 giorni per la conclusione del procedimento, la lesione del diritto di difesa, l’insufficienza dell’istruttoria autonoma dell’amministrazione e la sproporzione della sanzione. In appello ha contestato il rigetto di tali censure, sostenendo in particolare che la pregiudiziale penale non operasse in assenza di esercizio dell’azione penale e che l’amministrazione fosse a conoscenza dei fatti almeno dal 15 maggio 2014, sicché il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere tempestivamente instaurato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria depositata dall’appellante il 16 febbraio 2026, perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni liberi anteriori all’udienza e non qualificabile come replica, non essendo stata depositata alcuna memoria dal Ministero. Nel merito ha accolto il primo motivo d’appello, ritenendolo assorbente. Ha interpretato la versione dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare vigente all’epoca dei fatti nel senso che la pregiudiziale penale operava soltanto quando fosse stata esercitata l’azione penale oppure quando fossero state disposte misure giudiziarie comportanti la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego. Poiché nel caso concreto il procedimento penale si era concluso con archiviazione e non erano state applicate tali misure, l’amministrazione non poteva attendere la definizione del procedimento penale, ma doveva avviare tempestivamente quello disciplinare. Essendo l’Arma a conoscenza dei fatti quantomeno dal 15 maggio 2014, erano decorsi sia il termine di 180 giorni per gli accertamenti preliminari sia quello di 60 giorni dalla loro conclusione per la contestazione degli addebiti, prevista il 9 gennaio 2020. La violazione dei termini ha determinato l’illegittimità radicale degli atti successivi, compreso il provvedimento sanzionatorio. La sentenza di primo grado è stata riformata; sono stati annullati la sanzione disciplinare, gli atti del procedimento e il provvedimento di esclusione dal conferimento della qualifica speciale. Il Ministero è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1393 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare)
«quando è stata esercitata azione penale»
Nella versione vigente al momento dei fatti, la pregiudiziale penale imponeva di non promuovere o di sospendere il procedimento disciplinare quando fosse stata esercitata l’azione penale oppure fossero state disposte misure giudiziarie comportanti la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego; non operava per il solo svolgimento delle indagini conclusesi con archiviazione.
art. 1392, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare)
«entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari»
In assenza dei presupposti della pregiudiziale penale, la contestazione degli addebiti deve essere formulata entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari.
art. 1041, comma 1, lettera s), numero 6), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
«entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente»
Gli accertamenti preliminari devono essere espletati entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente; il superamento del termine rende tardiva la successiva contestazione disciplinare.
art. 915 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare)
Individua le misure giudiziarie che, nella versione vigente all’epoca dei fatti, comportavano la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego e costituivano uno dei presupposti alternativi della pregiudiziale penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posti a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La pregiudiziale penale prevista, nella versione ratione temporis applicabile dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, obbliga l’amministrazione ad attendere la conclusione del procedimento penale soltanto quando sia stata esercitata l’azione penale o siano state disposte misure giudiziarie comportanti la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego; il procedimento penale conclusosi con archiviazione, in assenza di tali misure, non sospende né differisce l’obbligo di avviare tempestivamente il procedimento disciplinare.
- Quando non opera la pregiudiziale penale, il procedimento disciplinare militare deve essere instaurato mediante contestazione degli addebiti entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, i quali devono essere svolti entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente.
- La conoscenza dell’illecito da parte dell’autorità militare competente fa decorrere il termine per lo svolgimento degli accertamenti preliminari; l’amministrazione non può differire indefinitamente l’avvio del procedimento disciplinare attendendo l’esito di un procedimento penale privo dei presupposti normativi della pregiudiziale penale.
- La violazione dei termini per gli accertamenti preliminari e per la contestazione degli addebiti comporta l’illegittimità degli atti successivi del procedimento disciplinare, incluso il provvedimento sanzionatorio finale.
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