Cassazione Civile, Ordinanza n. 09421/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato a una società, per l’anno d’imposta 2013, maggiore IVA e maggiore IRES. Sul versante IVA, l’Ufficio ha applicato l’aliquota ordinaria alle operazioni di vendita di oro acquistato da privati nel periodo 1 gennaio-11 febbraio 2013, ritenendo non provato il presupposto per il regime speciale invocato dalla contribuente. Sul versante IRES, sono stati recuperati a tassazione due costi ritenuti non adeguatamente giustificati nella nota integrativa al bilancio. I giudici di merito hanno respinto il ricorso della società; la CTR ha inoltre ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta in appello, valorizzando l’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, poiché la società, a fronte di specifico invito dell’Ufficio a esibire documenti e registri, non aveva prodotto nei termini la documentazione richiesta né aveva dichiarato di non aver potuto adempiere per causa non imputabile. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che in appello erano ammissibili i documenti depositati con l’atto di gravame e che la CTR avrebbe dovuto considerarli per chiarire i fatti; ha anche sostenuto che i registri erano stati visionati dagli accertatori e che l’invito dell’Ufficio non sarebbe stato assistito da adeguato termine e avvertimento sulle conseguenze dell’omessa produzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura era eccentrica rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva fondato la propria decisione sulla tardività del deposito documentale in appello ex artt. 58 d.lgs. 546/1992 e 32 d.lgs. 546/1992, bensì sull’inutilizzabilità della documentazione ai sensi dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, in quanto non esibita in risposta a specifico invito dell’Ufficio nonostante l’avvertimento sulle conseguenze e senza allegazione di impossibilità non imputabile. La Corte ha quindi ritenuto che il motivo non si confrontasse con l’effettiva motivazione della CTR, richiamando anche l’orientamento consolidato sull’inutilizzabilità, in sede amministrativa e processuale, dei documenti non prodotti in risposta al questionario o invito dell’Amministrazione, salvo la tempestiva dichiarazione di impossibilità non imputabile. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
consente la produzione di nuovi documenti in appello, ma nel caso concreto la censura che lo invocava è stata ritenuta non pertinente rispetto alla reale ratio decidendi della CTR.
art. 32, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come limite alla produzione documentale, nel quadro del processo tributario; la sentenza lo menziona nel confronto tra disciplina dell’appello e preclusioni istruttorie.
art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
"le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa"
la mancata esibizione della documentazione specificamente richiesta dall’Ufficio, dopo invito con avvertimento delle conseguenze e in assenza di dichiarazione di impossibilità non imputabile, comporta inutilizzabilità dei documenti sia in sede amministrativa sia in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
prevede l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la censura per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una norma non pertinente rispetto al decisum.
- La produzione di documenti in appello non elide le preclusioni derivanti dall’omessa risposta a specifico invito dell’Amministrazione finanziaria, quando operi l’inutilizzabilità prevista dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973.
- I documenti non esibiti in risposta a richieste specifiche dell’Ufficio non possono essere utilizzati a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente dichiari tempestivamente di non aver potuto adempiere per causa non imputabile.
- L’inutilizzabilità ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 opera come preclusione processuale rilevabile d’ufficio e non richiede un’espressa eccezione dell’Amministrazione resistente.
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