Ordinanza n. 526/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione III, che aveva respinto il ricorso contro l'annullamento della procedura concorsuale e l'indizione di una nuova procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, contestando la legittimità dell'annullamento della procedura concorsuale. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nell'erronea applicazione della regola regionale che consente l'annullamento quando i candidati partecipanti siano inferiori a tre. Nel caso concreto, i candidati erano sette, avevano presentato domanda e avevano effettivamente partecipato alla selezione, poiché i loro curricula erano stati valutati. La regola non può essere interpretata nel senso di consentire l'annullamento quando, dopo la presentazione di più di tre domande e lo svolgimento di alcune fasi selettive, risulti un solo candidato idoneo, poiché la disciplina considera il numero dei candidati che hanno partecipato alla selezione e non quello dei candidati idonei.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare nei limiti dell'interesse della parte appellante, con riferimento al solo provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, perché il presupposto numerico previsto dalla regola regionale non ricorreva: i candidati partecipanti erano sette, indipendentemente dal numero degli idonei. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, sia per la parte privata sia per l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure concorsuali. È stata fissata l'udienza di merito per il 25 giugno 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello e costituisce la base processuale della richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
Regola regionale sull'annullamento della procedura concorsuale
nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultano inferiori a tre
La regola va riferita al numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alla selezione, non al numero dei candidati risultati idonei. La valutazione dei curricula integra una fase di partecipazione alla procedura.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale consente l'annullamento di una procedura concorsuale se i candidati che hanno partecipato alla selezione sono inferiori a una determinata soglia, il requisito numerico deve essere verificato con riferimento ai candidati effettivamente partecipanti alla procedura e non ai soli candidati risultati idonei.
- La presentazione della domanda di partecipazione e lo svolgimento di una fase selettiva, quale la valutazione dei curricula, sono sufficienti a integrare la partecipazione alla selezione ai fini dell'applicazione della soglia numerica prevista per l'annullamento della procedura.
- In sede cautelare d'appello, il periculum in mora può essere ravvisato anche nell'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure concorsuali, oltre che nel pregiudizio allegato dal candidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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