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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01689/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per reati fallimentari. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, sostenendo che non potesse operare la continuazione fallimentare senza una formale contestazione. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del compendio probatorio, chiedendo sostanzialmente una nuova lettura delle risultanze processuali. Con l'ultimo motivo ha contestato l'erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nei reati fallimentari la continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., perché tale istituto opera solo come disciplina più favorevole di quella generale sulla pluralità di reati. Ha inoltre giudicato non consentiti i motivi di merito sull'affermazione di responsabilità e sulla valutazione delle prove, poiché diretti a una rivalutazione del materiale istruttorio estranea al sindacato di legittimità. Infine ha escluso la censurabilità in cassazione della quantificazione della pena, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito, congruamente motivata con riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    Norma incriminatrice richiamata nel titolo di reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado.

  • art. 223, comma 1, legge fallimentare

    Norma incriminatrice richiamata nel titolo di reato contestato.

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Norma incriminatrice richiamata nel titolo di reato contestato.

  • art. 219 legge fallimentare

    art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.

    La Corte afferma che la continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione di tale aggravante, poiché il relativo istituto opera come disciplina più favorevole rispetto alle regole generali sulla pluralità di reati.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per ribadire che la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze è affidata al giudice di merito secondo i parametri legali.

Massime di principio

  • Nei reati fallimentari, la continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta può essere applicata anche in assenza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., poiché essa incide solo sul regime sanzionatorio in senso più favorevole.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura delle risultanze istruttorie, salvo che si indichino specifici travisamenti di emergenze processuali rilevanti.
  • La censura sulla ricostruzione del fatto e sull'affermazione di responsabilità non è ammissibile quando si risolva in una critica di merito alla valutazione delle fonti probatorie compiuta dai giudici di merito.
  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali, non per una diversa quantificazione ritenuta più opportuna dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentaleBancarotta preferenziale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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