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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29404/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda esclusivamente sulla riproposizione dei motivi di appello senza specifica confutazione della motivazione della sentenza di secondo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di Giuseppe Liccardo contro la decisione della Corte di appello di Napoli. Dal testo emerge solo che i motivi di ricorso riproducevano pedissequamente censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con le ragioni per le quali la Corte territoriale le aveva respinte. La Corte di cassazione ha quindi rilevato il difetto di specificità dei motivi, reputando l'impugnazione inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., perché priva di una critica argomentata e di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di censure già formulate in appello non soddisfa tale requisito.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base del rigetto.
  • L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
  • La specificità dei motivi richiede un confronto puntuale con la motivazione della sentenza gravata; contestazioni meramente assertive o apodittiche non sono sufficienti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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