Ordinanza n. 1465/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto la non idoneità del percorso formativo seguito dall’appellato, evidenziando che tale percorso non era stato considerato quale valido titolo neppure dalle competenti Autorità spagnole. Il testo non espone ulteriori specifici motivi d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto rilevante la compiuta valutazione ministeriale dei profili di non idoneità del percorso formativo, non riconosciuto come valido titolo dalle competenti Autorità spagnole. Quanto al periculum in mora, ha considerato il lungo tempo trascorso dalla domanda e il fatto che molti appellanti del contenzioso seriale avessero nel frattempo ottenuto contratti di supplenza, spesso ancora in corso. Ha inoltre valorizzato l’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento, disponendo tuttavia che la sospensione degli effetti della sentenza facesse salva la prosecuzione del rapporto lavorativo eventualmente in corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la decisione sulla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la compiuta valutazione dell’amministrazione circa la non idoneità di un percorso formativo, accompagnata dal mancato riconoscimento del percorso da parte delle autorità competenti dello Stato interessato, può integrare un elemento favorevole alla sussistenza del fumus boni iuris.
- Nella valutazione del periculum in mora relativo alla sospensione di una sentenza favorevole al privato, il giudice può considerare il lungo tempo trascorso dalla domanda, la sopravvenuta instaurazione di rapporti di supplenza e l’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento.
- La sospensione cautelare degli effetti di una sentenza può essere disposta con una misura modulata, facendo salva la prosecuzione dei rapporti lavorativi eventualmente già in corso, al fine di bilanciare gli effetti della sospensione con l’affidamento già maturato e la continuità del servizio pubblico.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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