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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36274/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione deducendo l'inosservanza di legge per non aver la Corte d'appello dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di ricettazione contestato, commesso il 5 agosto 2005. Il ricorrente sosteneva che la prescrizione si era già verificata prima della sentenza d'appello sia applicando la normativa vigente (legge Cirielli, L. 251/2005) sia, in via alternativa, la disciplina previgente più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur ricordando che con la normativa vigente (L. 251/2005) la recidiva qualificata aumenta il termine prescrizionale massimo (portandolo a 22 anni, 2 mesi e 22 giorni con l'aggiunta dei 2/3 previsto dall'art. 161, comma 2), la Corte ha verificato che applicando la disciplina previgente, più favorevole al reo, il termine di prescrizione si è infatti completato il 2 aprile 2021, cioè prima della sentenza d'appello del 3 maggio 2021. Tenuti conto dei periodi di sospensione (rinvio per adesione all'astensione difensiva e sospensione per emergenza COVID-19) la prescrizione è maturata. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • Art. 606 cod. proc. pen. lett. b)

    Consente l'impugnazione per cassazione deducendo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la Corte ne conferma l'ammissibilità anche quando sia l'unico motivo.

  • Legge n. 251/2005 (c.d. legge Cirielli)

    Modifica il calcolo della prescrizione in presenza di recidiva qualificata: la recidiva ad effetto speciale incide sul termine minimo ai sensi dell'art. 157 e, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo ai sensi dell'art. 161, comma 2, prorogandolo.

  • Art. 157 cod. pen. (commi rilevanti)

    La Corte ha richiamato il principio per cui la recidiva qualificata incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo (con la disciplina vigente) e, di conseguenza, sull'entità della prescrizione.

  • Art. 161 cod. pen. (comma 2)

    Prevede l'aumento del termine prescrizionale in caso di atti interruttivi applicando i 2/3. La Corte l'ha applicato per calcolare il termine massimo sotto la disciplina vigente.

  • Artt. 157 comma 3, 160 commi 1 e 3 cod. pen. (disciplina previgente)

    Applicando la disciplina previgente, la recidiva è stata trattata come equivalente alle attenuanti generiche e il calcolo del termine di prescrizione è risultato più favorevole al ricorrente, portando alla maturazione della prescrizione prima della sentenza impugnata.

  • Art. 83 D.L. n. 18/2020

    Ha comportato la sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19; i giorni di sospensione devono essere aggiunti al computo della prescrizione.

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015

    Giurisprudenza di legittimità richiamata a conferma dell'ammissibilità del motivo di cassazione fondato sull'estinzione per prescrizione non dichiarata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il motivo di cassazione che deduce l'estinzione del reato per prescrizione è ammissibile anche se unico motivo, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. lett. b).
  • Quando sono potenzialmente applicabili norme diverse (disciplina vigente vs previgente), va verificato e applicato il principio del lex mitior: la norma più favorevole al reo si applica.
  • La recidiva qualificata prevista dalla L. 251/2005 incide sul calcolo dei termini di prescrizione sia sul minimo (art. 157) sia, in presenza di atti interruttivi, sul massimo (art. 161), con possibili significativi allungamenti dei termini.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre contabilizzare tutti i periodi di sospensione e gli effetti degli atti interruttivi (compreso l'aumento di 2/3 previsto dall'art. 161, comma 2), nonché le sospensioni straordinarie come quelle determinate da emergenze sanitarie o adesioni ad astensioni difensive.
  • Se, applicando la normativa più favorevole, la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato.
  • In casi di reati commessi molti anni prima, è essenziale verificare quale normativa sia più favorevole e calcolare con precisione gli effetti della recidiva, degli atti interruttivi e delle sospensioni per determinare se la prescrizione sia effettivamente maturata.

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