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Sentenza

Sentenza n. 918/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 691 del 9 maggio 2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202209816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la reiterazione di provvedimenti edilizi relativi a un complesso residenziale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune e proprietario edificante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria di un fondo aveva impugnato dinanzi al TAR Veneto la reiterazione, da parte del Comune, di precedenti provvedimenti edilizi relativi alla costruzione di un complesso residenziale, dopo che i permessi di costruire originari e quello in variante erano stati annullati per violazione delle disposizioni sull'altezza massima degli edifici. Il TAR aveva respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese. La ricorrente ha proposto appello articolando otto motivi. Il Comune e il beneficiario dell'intervento si sono costituiti e hanno proposto appelli incidentali, sostanzialmente condizionati, sulle eccezioni pregiudiziali respinte dal TAR. Prima dell'udienza di discussione, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello chiedendo la compensazione integrale delle spese; le altre parti hanno accettato la rinuncia e la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel frattempo, l'intervento edilizio era stato completato, le unità immobiliari avevano ottenuto l'agibilità ed erano state alienate a terzi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, la parte ricorrente possa, sino alla trattenuta della causa in decisione, dichiarare di non avere più interesse alla decisione o rinunciare espressamente al ricorso, determinando l'improcedibilità del giudizio. Nel caso concreto, la dichiarazione dell'appellante e l'accordo delle parti sulle spese hanno fatto emergere univocamente una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado e all'appello principale. Gli appelli incidentali, aventi natura sostanzialmente condizionata e riguardanti eccezioni pregiudiziali respinte dal TAR, sono stati dichiarati improcedibili in via derivata. Poiché la rinuncia all'appello non avrebbe potuto comportare la riforma della sentenza di primo grado e non era compatibile con la richiesta di compensazione delle spese, il Collegio ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, l'appello principale e gli appelli incidentali, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi sono stati compensati in conformità all'accordo delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato in relazione agli effetti processuali della rinuncia e della sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio amministrativo.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al processo amministrativo.

Massime di principio

  • In applicazione del principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione o rinunciare espressamente al ricorso.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione emerge in modo univoco dalla condotta processuale della parte e dall'accordo delle parti, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibili il ricorso e l'eventuale appello, senza procedere d'ufficio all'esame del merito.
  • La rinuncia all'appello non può determinare la riforma della sentenza di primo grado; qualora la volontà comune delle parti sia invece diretta a eliminare gli effetti della pronuncia impugnata e a compensare le spese di entrambi i gradi, tale volontà può essere qualificata come sopravvenuta carenza di interesse, con annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.
  • Gli appelli incidentali sostanzialmente condizionati, proposti contro statuizioni pregiudiziali non decisive perché il ricorso è stato comunque respinto nel merito, diventano improcedibili in via derivata quando è dichiarato improcedibile l'appello principale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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