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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45176/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva dichiarato Li Xiwu colpevole del reato di porto ingiustificato di un coltello a serramanico (fatto del 18/10/2009) e lo aveva condannato all'ammenda di euro 200. Il ricorrente deduceva la nullità assoluta delle notifiche degli atti processuali (avviso di conclusione indagini, decreto di citazione a giudizio e successive notifiche) eseguite al difensore d'ufficio nominato come domiciliatario, sostenendo che tale difensore non aveva instaurato un rapporto effettivo con l'imputato e che quindi le notifiche non erano idonee a garantire la conoscenza del procedimento

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che: (i) la richiesta di rescissione del giudicato non poteva operare nel caso di specie; (ii) l'ordinanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione emessa dal giudice dell'esecuzione non comporta automaticamente la nullità delle notifiche; (iii) secondo la normativa vigente al tempo delle notifiche, l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio rendeva legittime le notifiche eseguite al domiciliatario ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen.; (iv) la successiva modifica normativa (art. 162, comma 4-bis, introdotto dalla legge 23/6/2017, n.103) che richiede l'assenso del difensore domiciliatario non opera retroattivamente e quindi non invalida le elezioni di domicilio anteriori alla novella. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferita dall'impugnante come base per contestare la nullità assoluta delle notifiche; la Corte non ha ritenuto provata la nullità invocata.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla presunta nullità delle notifiche; la Corte ha ritenuto che le notifiche eseguite al domiciliatario fossero valide secondo la normativa vigente al momento.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione all'istituto della rescissione del giudicato per procedimenti in cui sia proceduto in assenza del condannato; la Corte ha ritenuto tale istituto inapplicabile nel caso concreto.

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (formulazione previgente)

    Richiamato come fondamento della possibilità di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro sentenze contumaciali; la Corte ha distinto tra la giustificazione della restituzione nel termine e la nullità delle notifiche, ritenendo che la prima non comporti automaticamente la seconda.

  • Legge 20 aprile 2014, n. 67 e Legge 11 agosto 2014, n. 118 (art. 15-bis)

    Discipline transitorie richiamate per valutare l'applicabilità delle norme processuali anteriori/aventi effetto alla data del 22/08/2014; utili per stabilire quale normativa si applicasse all'elezione di domicilio del ricorrente.

  • art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, una volta intervenuta l'elezione di domicilio presso il difensore (anche d'ufficio), le notifiche eseguite al domiciliatario sono valide secondo la normativa vigente al momento delle notifiche.

  • art. 162 cod. proc. pen., comma 4-bis (introdotto dall'art. 1, comma 24, legge 23 giugno 2017, n. 103)

    "L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario"

    La Corte ha chiarito che tale novella ha natura processuale e si applica soltanto alle elezioni di domicilio effettuate dopo l'entrata in vigore della disposizione; non ha effetto retroattivo sulle elezioni di domicilio anteriori, pertanto non invalida le notifiche compiute in epoca anteriore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con esito contrario al ricorrente.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito dalla L. 18.12.2020, n. 17

    Citata in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; riferimento procedurale sulla modalità di conclusioni in cassazione.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, se effettuata prima dell'entrata in vigore della novella che richiede l'assenso del difensore, rende legittime le notifiche eseguite al difensore come domiciliatario ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; pertanto non tutte le contestazioni basate sulla mancanza di rapporto fiduciario comportano automaticamente la nullità delle notifiche.
  • La concessione della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale non equivale a una dichiarazione di nullità delle notifiche originarie: sono istituti distinti, e la prima può essere motivata dalla mancata conoscenza effettiva del procedimento senza che ciò implichi l'annullamento delle notifiche.
  • Le modifiche normative processuali (come l'introduzione dell'obbligo dell'assenso del difensore domiciliatario) hanno efficacia solo per le situazioni nate dopo la loro entrata in vigore e non si applicano retroattivamente salvo diversa disposizione transitoria.
  • Le eccezioni di nullità assoluta devono essere valutate alla luce della normativa vigente al momento dell'esecuzione della notifica; la semplice mancata instaurazione di un rapporto fiduciario tra imputato e difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a dichiarare la nullità quando sia stata regolarmente eletta la domiciliazione.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche se in precedenza era stata disposta la restituzione nel termine per proporre impugnazione.

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