Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08824/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva mantenuto ferma la condanna dei fideiussori al pagamento; ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una rilevante somma, richiesta dalla banca originaria a più fideiussori a garanzia del debito di una società poi fallita. I garanti hanno proposto opposizione sostenendo, tra l’altro, che la garanzia si fosse estinta per effetto della transazione intervenuta tra la banca e la curatela fallimentare nell’ambito di un giudizio revocatorio, e che la clausola di reviviscenza contenuta nella fideiussione fosse nulla o inefficace perché vessatoria e non specificamente approvata. In appello la decisione sfavorevole agli opponenti è stata confermata. In cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) nullità della fideiussione per contrasto con un’intesa anticoncorrenziale vietata e per violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che il contratto rientrasse nello schema delle fideiussioni 'omnibus' censurate dall’autorità antitrust; 2) nullità/inefficacia della clausola di reviviscenza, ritenuta vessatoria e non specificamente approvata ex art. 1341 c.c., con richiamo anche alla disciplina consumeristica; 3) erronea interpretazione della clausola e erronea applicazione dell’art. 1304 c.c., deducendo che la transazione banca-curatela avesse efficacia novativa e non potesse essere opposta ai fideiussori; 4) errata statuizione sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, valorizzando in particolare l’assenza di prova dell’anteriorità dell’intesa illecita rispetto al contratto, la validità della clausola di reviviscenza e la non opponibilità dell’art. 1304 c.c. quando la transazione è richiamata solo come fatto storico rilevante per l’operatività della garanzia.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 287/1990

    La nullità per intesa anticoncorrenziale presuppone che l’intesa illecita sia anteriore al contratto censurato; l’accertamento dell’autorità indipendente non elimina la necessità di tale prova temporale.

  • art. 1418 c.c., comma 1

    La dedotta nullità del contratto richiede la dimostrazione del vizio genetico invocato; nel caso esaminato tale prova non è stata fornita.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti della nullità e dell’anteriorità dell’intesa grava su chi la eccepisce.

  • art. 1341 c.c.

    La clausola di reviviscenza della fideiussione omnibus non è ricondotta, in via analogica, tra le clausole vessatorie tipizzate dal secondo comma; manca base per estenderne la disciplina oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 1469 bis ss. c.c.

    La censura di vessatorietà non è stata accolta; la Corte non ha ravvisato un’applicazione utile della disciplina invocata alla clausola di reviviscenza nel caso concreto.

  • art. 1362 c.c. ss.

    L’interpretazione della clausola contrattuale spetta al giudice di merito, salvo violazione dei canoni ermeneutici; qui la lettura della clausola è stata ritenuta corretta.

  • art. 1936 c.c. ss.

    La garanzia fideiussoria resta accessoria al debito principale, ma può rivivere se il debito ritorna ad esistenza per fatti sopravvenuti, come la revoca del pagamento.

  • art. 1304 c.c.

    L’inopponibilità della transazione al condebitore solidale non opera quando la transazione è richiamata non come fonte autonoma del credito, ma solo come fatto storico che incide sulla reviviscenza della garanzia.

  • art. 67 l. fall.

    La clausola di reviviscenza che opera in caso di revoca dei pagamenti in sede fallimentare è ritenuta compatibile con l’assetto della garanzia.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    La censura deve indicare specificamente i fatti e gli atti processuali rilevanti; in difetto la doglianza è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    I motivi che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito o che non colgono la ratio decidendi non sono ammissibili in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità di una fideiussione per intesa anticoncorrenziale richiede la prova che l’intesa illecita fosse già esistente al momento della stipulazione del contratto impugnato; l’accertamento successivo dell’autorità di vigilanza, da solo, non basta.
  • L’onere di allegare e provare i presupposti della nullità contrattuale grava sulla parte che la eccepisce; in sede di legittimità non è consentito sostituire a tale prova una diversa ricostruzione fattuale.
  • La clausola di reviviscenza inserita in una fideiussione può essere valida: il principio di accessorietà non impedisce che la garanzia torni operativa se, dopo l’estinzione del debito, questo rivive per fatti sopravvenuti, come la revoca del pagamento.
  • La clausola di reviviscenza non è automaticamente vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c., perché non coincide con le clausole tipizzate dal secondo comma e non è consentita un’interpretazione analogica estensiva della norma.
  • La transazione stipulata dal creditore con il fallimento del debitore principale, quando sia richiamata solo come fatto storico rilevante per l’operatività della clausola di reviviscenza, non è opponibile alla garanzia tramite l’art. 1304 c.c. nei termini invocati dal fideiussore.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si traducono in una richiesta di nuovo esame del merito.
  • Le doglianze sulle spese di lite non sono ammissibili quando si limitano a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito senza denunciare un vizio giuridico specifico.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneAzione revocatoriaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.