Cassazione Penale, Sentenza n. 27574/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per più furti aggravati (capi A, C, E, G) e furti in abitazione (capi B, D, F, H). Caggianelli deduceva: nullità per omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio d'appello all'imputato detenuto (art. 156 c.p.p.), insufficienza probatoria e vizi di motivazione relativamente all'identificazione nei capi C e D e alle responsabilità per i furti in abitazione, nonché contestava gli aumenti per continuazione. Grosso denunciava violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e mancata trattazione di motivi d'appello e della richiesta di riduzione della pena.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso di Caggianelli in parte fondato e quello di Grosso inammissibile salvo gli effetti dell'annullamento sulla determinazione della pena. Per entrambi gli imputati la Corte ha annullato senza rinvio i capi A, C, E, G (furti aggravati) perché, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 10/10/2022, n.150, non risultava presentata la querela richiesta per la procedibilità; tale annullamento è stato esteso anche a Grosso per effetto estensivo. Nei confronti di Caggianelli è stata altresì annullata la condanna relativa al capo D e il trattamento sanzionatorio complessivo con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame. Per Grosso è stata annullata la determinazione della pena con rinvio per nuovo esame. Il resto del ricorso di Caggianelli è stato rigettato e il ricorso di Grosso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, salvo quanto indicato sulla rivalutazione della pena.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2
La norma richiede la querela per la procedibilità di taluni reati; la Corte ha accertato l'assenza di querela per i furti aggravati indicati (capi A,C,E,G) e ha annullato senza rinvio le condanne perché l'azione penale non poteva proseguire.
art. 156 cod. proc. pen.
Regola le notificazioni all'imputato detenuto; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la nullità per notificazione errata doveva essere tempestivamente eccepita in appello e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
art. 184 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della sanatoria delle nullità a regime intermedio relative alle notificazioni dell'imputato detenuto; la decisione evidenzia che tali nullità sono sanabili se non tempestivamente dedotte.
art. 182 cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di deducibilità delle nullità verificatesi nella fase preliminare al giudizio d'appello; la Corte sottolinea l'obbligo di eccepire tempestivamente tali nullità nel corso dell'appello.
art. 180 cod. proc. pen.
Rilevante per i termini di rilevazione delle nullità: la Corte osserva che le nullità a regime intermedio devono essere eccepite entro i termini stabiliti da questa norma.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Norma che consente la requisitoria scritta e regola la trattazione orale differita in Cassazione in periodi di emergenza; la Corte ha rilevato che le parti non hanno chiesto discussione orale e ha preso in considerazione la requisitoria scritta del P.G.
art. 624-bis cod. pen.
Norma che disciplina il furto in abitazione; la Corte ha ritenuto plausibile il nesso tra furti semplici e successivi furti in abitazione quando il modus operandi (es. sottrazione di chiavi e conoscenza dell'indirizzo) collega i fatti, giustificando la condanna per questi ultimi.
artt. 163 e 164 cod. pen.
Norme richiamate dalla difesa di Grosso come violate (presumibilmente concernenti vincoli probatori/motivazione); la Corte ha ritenuto il ricorso di Grosso aspecifico e privo di adeguata correlazione con le motivazioni impugnate, dichiarandolo inammissibile tranne per l'effetto sulla determinazione della pena.
Massime di principio
- Verificare sempre la procedibilità: se una norma recente (es. d.lgs. 150/2022) richiede querela per il reato contestato, l'assenza di querela comporta l'annullamento senza rinvio per carenza di procedibilità.
- Le nullità di notifica in favore di imputati detenuti (art. 156 c.p.p.) vanno eccepite tempestivamente in sede di appello; se non dedotte, possono essere considerate sanate secondo l'art. 184 c.p.p.
- Le affermazioni identificative fornite da coimputati richiedono elementi di riscontro e non si esauriscono nella mera dichiarazione di rapporto (es. 'è mio marito'); il giudice di merito deve indicare gli elementi effettivi e specifici che individuano la responsabilità.
- Un legame tra reati (es. furti semplici e successivi furti in abitazione) fondato su un modus operandi comune e sulla sussistenza di elementi oggettivi (es. chiavi sottratte, conoscenza dell'indirizzo) può giustificare il ritenere collegata la condotta e fondare la responsabilità per i furti in abitazione.
- L'annullamento di singoli capi per carenze procedurali può avere effetto estensivo anche verso altri imputati che non abbiano proposto ricorso: l'esito favorevole al ricorrente può giovare anche ai coimputati.
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e ben motivati; l'assenza di correlazione puntuale tra censure e motivazione impugnata può determinare l'inammissibilità per aspecificità.
- Se una sentenza viene annullata solo su alcuni capi, la Corte di merito dovrà rideterminare la pena complessiva tenendo conto degli annullamenti; i profili sanzionatori sono quindi rivedibili in caso di accoglimento parziale del ricorso.
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