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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20382/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva ritenuto responsabile di un furto aggravato, denunciando violazione di norme processuali (artt. 500, 512, 514 cpp, artt. 189 e 192 cpp), nonché violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 6 CEDU e vizio di motivazione. Lamento principale: la condanna sarebbe fondata su dichiarazioni predibattimentali (riconoscimenti fotografici) rese dalla persona offesa (Giglio) e da un testimone (Ferrero) che in dibattimento non riuscivano a ripetere il riconoscimento, sicché tali dichiarazioni non sarebbero utilizzabili senza ulteriori elementi di conforto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valorizzato le dichiarazioni predibattimentali e il riconoscimento fotografico, in linea con consolidata giurisprudenza che ammette l'utilizzo dell'individuazione fotografica quando il dichiarante confermi di aver riconosciuto in precedenza e non possa reiterare il riconoscimento in aula per decorso di tempo. Ha inoltre rilevato l'esistenza di un elemento di riscontro ulteriore: il testimone aveva annotato la targa dell'auto usata per la fuga e l'imputato fu poi controllato a bordo della stessa vettura, elemento che costituiva conforto alle individuazioni fotografiche. La Corte ha escluso che il ricorrente avesse fornito la trascrizione integrale degli atti che avrebbe dovuto contestare (richiesta necessaria per dedurre travisamento di fatto), rendendo il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza. Per l'inammissibilità non si è proceduto ad esame della querela richiesta per la procedibilità del reato dopo la riforma dell'art. 624 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al rispetto dei limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto il ricorso formulato nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Interpretata come norma che legittima l'acquisizione in dibattimento dell'album fotografico e del verbale di riconoscimento compiuto nelle indagini quando sia divenuta impossibile la ricognizione dibattimentale, consentendo al giudice di apprezzare l'affidabilità dell'individuazione.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme la cui presunta violazione viene dedotta dal ricorrente in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura.

  • art. 514 cod. proc. pen.

    Citato nel motivo di ricorso relativo all'uso di dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte ha comunque ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni predibattimentali alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 581, comma primo, lett. c) e art. 591 cod. proc. pen.

    Applicati per affermare che, in caso di doglianza per travisamento della prova, il ricorso deve essere autosufficiente e contenere la trascrizione integrale o l'allegazione degli atti dedotti; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nella giurisprudenza invocata dal ricorrente per sostenere che dichiarazioni predibattimentali prive di contraddittorio non possono fondare in modo esclusivo la responsabilità; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto sussistessero elementi di conforto e coerenza tali da legittimare l'utilizzo delle predette dichiarazioni.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente in rapporto al principio di tutela dei diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione in relazione all'uso delle dichiarazioni predibattimentali qui valutate.

  • art. 624 cod. pen. (riforma legge 150/2022)

    Richiamato per osservare che, a seguito della riforma, il reato di furto richiede querela per la procedibilità; tuttavia la Corte ha rilevato che l'inammissibilità del ricorso esclude l'esame della querela nei giudizi pendenti in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, con determinazione equitativa dell'importo.

  • art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 e provvedimenti collegati (d.l. 137/2020, d.l. 105/2021, decreto legislativo 10/10/2022 n.150, art.94, art.5-duodecies d.l. 31/10/2022 n.162, L. 30/12/2022 n.199)

    Riferimenti normativi utilizzati per giustificare la trattazione del ricorso senza intervento delle parti e la disciplina transitoria relativa ai termini di trattazione dei ricorsi.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico compiuto nelle indagini preliminari può essere utilizzato nel processo anche se non seguito da ricognizione formale in dibattimento, purché il dichiarante confermi di avere effettuato in precedenza il riconoscimento e non sia in grado di reiterarlo per ragioni oggettive (es. decorso del tempo).
  • Quando si acquisisce un riconoscimento fotografico, il giudice deve poter valutare l'affidabilità del risultato (numero e qualità delle foto, somiglianze fisionomiche, verbali e album), e l'album fotografico può essere acquisito ai sensi dell'art. 512 cpp se la ricognizione dibattimentale è divenuta impossibile.
  • Le dichiarazioni predibattimentali raccolte senza contraddittorio non dovrebbero costituire l'unica o la decisiva fonte di condanna; è richiesta la presenza di elementi di conforto o riscontro indipendenti (es. annotazione della targa, riscontro oggettivo) per sostenerne il valore probatorio.
  • Per dedurre un travisamento della prova in Cassazione è necessario rendere il ricorso autosufficiente: vanno trascritti o allegati integralmente gli atti e le deposizioni specifiche cui si riferisce la censura; in mancanza la doglianza è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare questioni preliminari relative alla procedibilità (ad es. mancanza di querela introdotta da successive riforme), con conseguente conservazione del giudicato sostanziale.
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto inammissibile e giudicato di colpa ai fini della determinazione dell'ammenda.

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