Sentenza n. 1158/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di rimodulazione del progetto individualizzato ex art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore e amministratore di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza presentata al Comune di Palermo il 22 luglio 2025 e successivamente trasmessa alla Commissione UVM dell’ASP il 28 luglio 2025, avente a oggetto la rimodulazione del progetto individualizzato relativo al figlio minorenne. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con memoria del 20 febbraio 2026, l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR, preso atto della dichiarazione della ricorrente e richiamato l’art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito la fondatezza dell’azione avverso il silenzio. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidate in complessivi euro 1.500,00, in parti uguali, oltre IVA, CPA, accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La disposizione costituisce il riferimento normativo dell’istanza amministrativa di rimodulazione del progetto individualizzato relativo al minore.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l’oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, viene meno l’interesse alla decisione per effetto della sopravvenuta definizione della vicenda amministrativa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare il merito dell’originaria inerzia.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante valutazione, nei limiti necessari, della presumibile fondatezza della domanda originaria.
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