Sentenza n. 12380/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento di silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente con nota PEC del 19.02.2026 in relazione alla Determinazione RG 401 del 31.10.2025, con relativi atti istruttori, e all'affidamento del relativo incarico a professionista abilitato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso ai documenti relativi a una determinazione comunale, ai relativi atti istruttori e all'affidamento di un incarico professionale per la progettazione di interventi di messa in sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a. il silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di accesso trasmessa via PEC il 19 febbraio 2026. La richiesta riguardava la determinazione comunale n. 401 del 31 ottobre 2025, i relativi atti istruttori e la documentazione concernente l'affidamento a un professionista abilitato dell'incarico di progettazione degli interventi necessari a fronteggiare il pericolo di crollo di un immobile prospiciente quello del ricorrente. L'accesso era motivato dall'esigenza di verificare il corretto adempimento di precedenti pronunce del TAR Lazio e l'esecuzione di un'ordinanza comunale. Il ricorrente ha dedotto la propria legittimazione e il proprio interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere espressamente sull'istanza e il difetto di motivazione del diniego tacito. Il Comune di Capena, ritualmente intimato, non si è costituito; il controinteressato è rimasto non costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto assorbita ogni ulteriore valutazione sulla legittimazione all'accesso in ragione della sentenza n. 10236/2016, passata in giudicato, che aveva già riconosciuto al ricorrente una situazione qualificata a ottenere dal Comune l'adozione di misure idonee a eliminare lo stato di pericolo accertato dai Vigili del Fuoco. Da tale precedente il giudice ha desunto sia la legittimazione del ricorrente sia l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti adottati, o che avrebbero dovuto essere adottati, dall'amministrazione per fronteggiare il pericolo dal quale il ricorrente poteva subire un pregiudizio. Il diniego tacito è stato quindi annullato e il Comune è stato ordinato di consentire l'accesso ai documenti richiesti entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.000 di spese di giudizio, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato evocato solo formalmente.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il ricorso avverso il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti è stato trattato secondo il rito speciale previsto per l'accesso.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accesso è stato qualificato come silenzio-diniego impugnabile.
art. 117 c.p.a.
È richiamato con riferimento al precedente giudizio promosso dal ricorrente per ottenere dal Comune l'adozione di provvedimenti a fronte dello stato di pericolo.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile esposto al rischio derivante dal degrado e dal possibile crollo di un edificio prospiciente vanta una situazione qualificata e un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alle misure amministrative adottate o dovute per eliminare quella situazione di pericolo.
- Il giudicato formatosi su una precedente pronuncia che abbia riconosciuto la posizione qualificata del privato nei confronti dell'amministrazione può costituire il fondamento per riconoscere, in un successivo giudizio di accesso, la legittimazione e l'interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti collegati all'attuazione di quell'obbligo amministrativo.
- Il silenzio-diniego formatosi su un'istanza di accesso può essere annullato quando l'amministrazione non abbia consentito l'accesso a documenti pertinenti rispetto alla posizione qualificata e all'interesse concreto dell'istante; in tal caso il giudice può ordinare l'ostensione entro un termine determinato.
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