Cassazione Civile, Ordinanza n. 19975/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore)
La controversia
La controversia nasce dal recupero di un credito IVA ritenuto inesistente: una società cooperativa, poi cancellata dal registro delle imprese, aveva esposto nel 2013 un credito IVA che l'Ufficio ha considerato fittizio e successivamente utilizzato in compensazione nel 2014. Dopo l'estinzione della società, venivano emessi un avviso di accertamento e un atto di recupero notificati alla società in persona del liquidatore; poi veniva notificata al medesimo una cartella di pagamento, indicata come emessa nei confronti del soggetto "in qualità di coobbligato". Il contribuente impugnava la cartella, sostenendo tra l'altro: nullità del giudizio per lesione del diritto di difesa nella trattazione da remoto/scritta in periodo Covid; errore della CTR nel ritenere notificati al medesimo gli atti presupposti; illegittimità della sua chiamata a rispondere dei debiti della società solo perché liquidatore; contraddittorietà della motivazione sulla natura della responsabilità; erroneità dell'affermazione secondo cui egli avrebbe dovuto impugnare gli atti presupposti nonostante l'estinzione della società e la perdita di legittimazione processuale del liquidatore. L'Agenzia sosteneva invece che la cartella fosse mera intimazione di pagamento di un debito già definitivamente accertato e che eventuali contestazioni dovessero riguardare l'atto presupposto.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo decisiva la questione della responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973. Ha affermato che il liquidatore non succede nei debiti tributari della società estinta e che, se l'Amministrazione intende fargli valere una responsabilità autonoma, deve attivare un autonomo procedimento di accertamento, adeguatamente motivato, che consenta al destinatario piena difesa sui presupposti della responsabilità. Nel caso concreto la sentenza impugnata non aveva chiarito se la cartella fosse stata emessa come atto autonomo fondato sull'art. 36 oppure come semplice riscossione di un debito societario già accertato; perciò la decisione di merito è stata cassata con rinvio. Sono stati rigettati il primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri. Il giudice di rinvio dovrà verificare anche la disciplina temporale applicabile, considerando che prima della modifica del 2014 la responsabilità del liquidatore non riguardava IVA e IRAP e non comprendeva comunque le sanzioni.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa nel procedimento tributario, ma la censura è stata respinta.
art. 101 c.p.c.
Invocato in relazione al contraddittorio processuale; il motivo sul punto è stato ritenuto infondato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per dedotto travisamento della prova; motivo assorbito dall'accoglimento del terzo.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per dedotto travisamento della prova; motivo assorbito dall'accoglimento del terzo.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per asserita motivazione apparente/contraddittoria della sentenza impugnata.
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese estingue l'ente e fa venir meno la legittimazione processuale del liquidatore quale rappresentante della società; resta solo l'eventuale responsabilità propria del liquidatore, se autonomamente accertata.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Non determina successione o coobbligazione del liquidatore nei debiti tributari della società estinta; configura una responsabilità autonoma, propria e di natura civilistica, che deve essere fatta valere con atto motivato notificato al liquidatore.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per le modalità di notificazione dell'atto al liquidatore/ destinatario della pretesa.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
Richiamato nell'atto e nella motivazione della CTR quale base della notifica e del recupero; la Corte evidenzia che occorre verificare il corretto regime temporale e la disciplina applicabile.
art. 13, comma 5, primo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997
Norma sanzionatoria richiamata per l'irrogazione della sanzione in relazione all'indebito utilizzo in compensazione del credito IVA.
art. 27 d.l. n. 137 del 2020
La normativa emergenziale consente la decisione da remoto o, in alternativa, su base scritta; la Corte ritiene legittima la trattazione scritta nel caso concreto.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la dedotta nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa; motivo respinto.
Massime di principio
- Nel processo tributario emergenziale da Covid-19, la trattazione scritta è legittima se non risulta una valida istanza di discussione tempestivamente proposta secondo le forme e i termini previsti dalla disciplina speciale; la mera richiesta formulata in epoca anteriore non basta a imporre la discussione in presenza.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese estingue l'ente e fa venir meno la legittimazione passiva del liquidatore quale rappresentante della società; il liquidatore non succede nei debiti tributari sociali e può essere chiamato a rispondere solo per una responsabilità autonoma prevista dall'art. 36 d.P.R. 602/1973.
- La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973 è responsabilità propria, ex lege, di natura civilistica e non tributaria: per farla valere l'Amministrazione deve emettere un autonomo atto motivato che individui specificamente la fattispecie di responsabilità e consenta al destinatario di contestarne i presupposti, compresa l'esistenza e debenza del tributo sociale.
- Quando l'atto impugnato non consenta di capire se la pretesa sia fondata sulla responsabilità autonoma del liquidatore oppure sulla mera riscossione del debito della società estinta, il giudice di merito deve verificare la reale base giuridica della pretesa prima di precludere al contribuente le difese di merito.
- La disciplina della responsabilità del liquidatore va applicata secondo il regime temporale vigente: prima delle modifiche del 2014, essa non ricomprendeva IVA e IRAP e non copriva comunque le sanzioni irrogate alla società.
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