Ordinanza n. 134/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del nuovo rapporto informativo per l’anno 2018 dell’Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS--OMISSIS- – riformulato a seguito sentenza di nullità sentenza definitiva nr. 8079/2025. pubblicata in data 17.10.2025 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sesta Sezione) su ricorso in appello iscritto al nr. 03611/2025 Reg. Ric. – notificato in data 31.12.2025 con il quale è stato attribuito un giudizio complessivo di punti 56, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi in pejus; b) del nuovo rapporto informativo per l’anno 2019 dell’Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS--OMISSIS- – riformulato a seguito sentenza di nullità sentenza definitiva nr. 8079/2025 pubblicata in data 17.10.2025 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sesta Sezione) su ricorso in appello iscritto al nr. 03611/2025 Reg. Ric. – notificato in data 31.12.2025 con il quale per illegittimità derivata dal punteggio di partenza del giudizio dell’anno precedente è stato attribuito un giudizio complessivo di punti 58, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi in pejus; c) del nuovo rapporto informativo per l’anno 2020 dell’Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS--OMISSIS- – riformulato a seguito sentenza di nullità sentenza definitiva nr. 8079/2025 pubblicata in data 17.10.2025 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sesta Sezione) su ricorso in appello iscritto al nr. 03611/2025 Reg. Ric. – notificato in data 31.12.2025 con il quale per illegittimità derivata dal punteggio di partenza del giudizio dell’anno precedente è stato attribuito un giudizio complessivo di punti 59, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi in pejus; d) del nuovo rapporto informativo per l’anno 2021 dell’Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS--OMISSIS- – riformulato a seguito sentenza di nullità sentenza definitiva nr. 8079/2025. pubblicata in data 17.10.2025 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sesta Sezione) su ricorso in appello iscritto al nr. 03611/2025 Reg. Ric. – notificato in data 31.12.2025 con il quale per illegittimità derivata dal punteggio di partenza del giudizio dell’anno precedente è stato attribuito un giudizio complessivo di punti 59, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi in pejus; e) del nuovo rapporto informativo per l’anno 2022 dell’Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS--OMISSIS- – riformulato a seguito sentenza di nullità sentenza definitiva nr. 8079/2025 pubblicata in data 17.10.2025 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sesta Sezione) su ricorso in appello iscritto al nr. 03611/2025 Reg. Ric. – notificato in data 31.12.2025 con il quale per illegittimità derivata dal punteggio di partenza del giudizio dell’anno precedente è stato attribuito un giudizio complessivo di punti 59, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi in pejus; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuovi rapporti informativi relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, riformulati in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, nella parte recante attribuzioni di punteggi peggiorativi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i nuovi rapporti informativi relativi agli anni dal 2018 al 2022, adottati dalla Questura a seguito di una precedente sentenza del Consiglio di Stato. Ha contestato le valutazioni nella parte in cui sarebbero stati attribuiti punteggi in pejus. Per gli anni successivi al 2018 ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata, in quanto i giudizi sarebbero stati fondati sul punteggio di partenza dell’anno precedente. Il ricorrente ha rappresentato che le valutazioni erano rilevanti ai fini della partecipazione a un concorso per vicecommissario.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il prescritto periculum in mora. In particolare, ha rilevato che le valutazioni caratteristiche relative ai tre anni rilevanti per il concorso per vicecommissario al quale il ricorrente sta partecipando corrispondono comunque al livello massimo; pertanto, non è stato ravvisato un pregiudizio cautelare concreto e attuale derivante dagli atti impugnati. L’ordinanza non definisce il merito dell’azione di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali; il rigetto è fondato sull’assenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere accordata in assenza di un pregiudizio grave e concreto derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato; il periculum in mora deve essere verificato in relazione agli effetti attuali dell’atto sulla posizione del ricorrente.
- Quando i giudizi caratteristici rilevanti ai fini di una procedura concorsuale risultano comunque collocati al livello massimo, la mera contestazione dei punteggi attribuiti nei rapporti informativi non dimostra, di per sé, un periculum in mora cautelabile.
- Il rigetto dell’istanza cautelare per difetto di periculum in mora non comporta la decisione sul merito della domanda di annullamento degli atti impugnati.
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