Sentenza del 01/08/2019 n. 20736 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
G.M. ha impugnato l'avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre alle sanzioni, emesso in occasione della registrazione della sentenza del Tribunale di Velletri che aveva sciolto la comunione e assegnato al contribuente l'immobile, previo pagamento di un conguaglio di Euro 137.609,34. Il contribuente sosteneva che la sentenza dovesse essere tassata in misura fissa o comunque con aliquote diverse, che non fosse ancora definitivo alcun trasferimento, che gli spettassero i benefici prima casa, che non sussistesse la responsabilità solidale e che l'avviso fosse insufficientemente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il terzo motivo, relativo all'applicazione dei benefici prima casa, tenendo conto dello sgravio parziale riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate in sede di mediazione. Ha respinto gli altri motivi: la sentenza divisoria era soggetta a imposta proporzionale anche se impugnata o non definitiva; l'assegnazione in natura con conguaglio non comportava automaticamente un'imposta di vendita, salvo l'eventuale eccedenza rispetto alla quota spettante; i condividenti erano solidalmente obbligati al pagamento ai sensi della disciplina sull'imposta di registro; la motivazione dell'avviso era sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la Corte ha dichiarato legittimo l'avviso nei limiti dell'importo risultante dallo sgravio parziale. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti a imposta anche se, al momento della registrazione, siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
La tassazione degli atti giudiziari può avvenire anche prima che la sentenza diventi definitiva; l'eventuale esito successivo può determinare un conguaglio o un rimborso.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, tariffa, parte prima
Sono soggetti a imposta gli atti giudiziari in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i provvedimenti di assegnazione in sede di scioglimento della comunione.
La sentenza che definisce una divisione giudiziale è tassabile in misura proporzionale secondo la natura e gli effetti dell'atto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34
L'imposta di trasferimento si applica alla parte eccedente il valore della quota spettante al condividente.
Nella divisione si applica l'aliquota propria della divisione; l'aliquota di trasferimento riguarda soltanto l'eventuale eccedenza rispetto alla quota di diritto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1
Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti in causa e i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
Il condividente che è parte del giudizio divisorio può essere chiamato a rispondere solidalmente dell'imposta di registro.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, tariffa, parte prima, nota II-bis
I benefici prima casa possono ridurre la tassazione quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge; nel caso concreto la riduzione è stata riconosciuta dall'Amministrazione mediante sgravio parziale.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'avviso di liquidazione deve consentire al contribuente di comprendere i criteri della pretesa e di esercitare concretamente il diritto di difesa; non è necessario che contenga una motivazione analitica paragonabile a quella di un atto impositivo di maggiore complessità.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Dopo la riforma del 2012, in cassazione non sono normalmente deducibili la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; rilevano soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo o la mancanza del minimo costituzionale della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Una sentenza giudiziale che definisce una divisione immobiliare può essere tassata al momento della registrazione anche se non è definitiva o è ancora impugnabile.
- Nella divisione, l'assegnazione di beni a un condividente con pagamento di un conguaglio sconta normalmente l'imposta propria degli atti divisionali; l'imposta di trasferimento si applica soltanto all'eventuale valore eccedente la quota spettante.
- I partecipanti al giudizio e i soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione possono essere obbligati solidalmente al pagamento delle imposte di registro.
- I benefici prima casa devono essere richiesti e documentati secondo i requisiti di legge; tuttavia, se l'Amministrazione riconosce successivamente l'agevolazione, l'imposta deve essere rideterminata nei limiti effettivamente riconosciuti.
- Lo sgravio della cartella di pagamento non elimina automaticamente l'avviso di liquidazione presupposto e, di regola, non determina da solo la cessazione della materia del contendere.
- Per contestare in cassazione la motivazione di una sentenza non è sufficiente indicare genericamente carenze o contraddizioni: occorre dimostrare un'omissione decisiva o una motivazione inesistente, apparente o incomprensibile.
- Un avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando indica i criteri essenziali di determinazione della base imponibile e consente al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 ago 2019Sentenza del 01/08/2019 n. 605 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 1 ago 2019Sentenza del 01/08/2019 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 1 ago 2019Sentenza del 01/08/2019 n. 2883 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 1 ago 2019Sentenza del 01/08/2019 n. 4879 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 1 ago 2019Sentenza del 01/08/2019 n. 20279 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 ago 2019Sentenza del 01/08/2019 n. 20730 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →