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Sentenza

Sentenza n. 2111/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Caltanissetta dell’11 aprile 2024 di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., nonché motivazione apparente, travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e assenza di attualità degli elementi posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità. In particolare, ha lamentato che l’Amministrazione, dopo il preavviso di diniego e la memoria difensiva del 5 aprile 2024, si sarebbe limitata a reiterare le ragioni già espresse senza valutare realmente le osservazioni. Ha contestato il riferimento a un precedente di polizia del 2016, ai controlli effettuati negli anni 2012, 2013, 2016, 2019 e 2022 e ai precedenti di polizia dei genitori, ritenendo tali elementi generici, risalenti, non penalmente rilevanti e non imputabili alla propria persona. Ha inoltre dedotto l’omessa considerazione della propria condotta di vita attuale, dell’attività di organizzatore di eventi e istruttore di ballo e della partecipazione ad associazioni sportive. Infine, ha negato la coabitazione con i genitori, richiamando il certificato anagrafico attestante una diversa residenza, e ha contestato l’utilizzo di accertamenti non adeguatamente esplicitati.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., il rilascio della licenza di porto d’armi presuppone buona condotta e affidabilità ed è oggetto di un giudizio prognostico ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, non avente natura sanzionatoria. Il diniego può fondarsi anche su elementi indiziari, purché gravi, specifici e coerenti, senza necessità di una condanna penale definitiva. Nel caso concreto, il precedente di polizia del 2016, i controlli effettuati in più anni in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi e i precedenti dei genitori sono stati ritenuti legittimamente valutabili nel loro complesso. La relazione di servizio prodotta in giudizio ha confermato che il ricorrente dimorava stabilmente presso l’abitazione dei genitori, nonostante la diversa residenza formale; tale circostanza risultava anche dalle verifiche in loco, dalle dichiarazioni rese agli operanti e dall’istanza di rilascio della licenza. È stata quindi ritenuta infondata la contestazione relativa alla mancata coabitazione e giustificata la considerazione del contesto familiare. Il TAR ha escluso anche la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l’Amministrazione aveva considerato la memoria difensiva e si era confrontata con le principali deduzioni, soprattutto sulla coabitazione. Gli elementi positivi relativi all’inserimento sociale e all’attività sportiva non sono stati ritenuti sufficienti a neutralizzare gli elementi negativi, potendo l’Amministrazione attribuire prevalenza alle esigenze di sicurezza pubblica. Le spese sono state integralmente compensate. È stata inoltre revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza delle censure.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.

    Il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto d’armi presuppongono buona condotta e affidabilità e sono rimessi a un giudizio prognostico ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza.

  • artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l’Amministrazione prende in considerazione la memoria presentata in risposta al preavviso di diniego e si confronta con le principali deduzioni difensive.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione del diniego è sufficiente quando individua, anche sinteticamente, un complesso di elementi coerenti e non manifestamente illogici idonei a fondare il giudizio prognostico negativo.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    Consente la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato quando le censure risultino manifestamente infondate.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce esercizio di un diritto soggettivo, ma deroga al generale divieto di detenzione e porto di strumenti offensivi; pertanto l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente.
  • Il diniego di una licenza di porto d’armi può essere fondato su una pluralità di elementi indiziari, anche non tradottisi in condanne penali definitive, purché valutati complessivamente e purché gravi, specifici, coerenti e non manifestamente illogici o inconferenti.
  • Nel giudizio prognostico sull’affidabilità nell’uso delle armi possono assumere rilievo anche le frequentazioni e il contesto relazionale o familiare del richiedente, inclusi i precedenti di polizia dei conviventi, quando tali elementi siano concretamente collegati alla valutazione preventiva del rischio.
  • La motivazione di un diniego in materia di armi non deve necessariamente descrivere analiticamente ogni singolo episodio o controllo, essendo sufficiente una sintetica indicazione degli elementi che, considerati nel loro insieme, sorreggono il giudizio negativo.
  • La partecipazione procedimentale è adeguatamente assicurata quando l’Amministrazione considera la memoria presentata dopo il preavviso di diniego e prende posizione sulle principali osservazioni, anche senza replicare analiticamente a ogni argomento.
  • Gli elementi favorevoli relativi all’inserimento sociale, all’attività lavorativa o sportiva del richiedente non impongono il rilascio della licenza se l’Autorità, con valutazione non illogica, ritiene prevalenti le esigenze di prevenzione e sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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