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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31403/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per l'omicidio di Raffaele Lubrano (14/11/2002). Francesco Zagaria deduceva l'errato diniego, da parte della Corte d'Assise d'Appello, delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza, rilevando che il procedimento era nato dalle sue dichiarazioni collaboranti. Michele Zagaria e Giuseppe Caterino censuravano la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (art. 192 c.p.p.), sostenendo che la sentenza si sarebbe basata esclusivamente sul ruolo apicale loro attribuito e sulla mera presenza a riunioni decisionali, senza riscontri tali da integrare un contributo concreto alla deliberazione omicidiaria.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di Francesco Zagaria e ha rigettato come infondati i ricorsi di Michele Zagaria e di Giuseppe Caterino. Sono state confermate le condanne di merito: Michele Zagaria e Caterino Giuseppe a 30 anni di reclusione ciascuno; Francesco Zagaria a 8 anni. Francesco Zagaria è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; Michele Zagaria e Giuseppe Caterino sono stati condannati alle spese processuali per la fase di cassazione. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'Appello in ordine alla valutazione dei collaboratori di giustizia, alla sussistenza di riscontri esterni e alla rilevanza, nel contesto di un'organizzazione mafiosa e di ruoli apicali, del tacito assenso/presenza alle riunioni decisionali quale contributo concorsuale (concorso morale) all'omicidio.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di omicidio; utilizzata come capo di imputazione principale contro gli odierni ricorrenti.

  • art. 577 n. 3 cod. pen.

    Aggravante applicata per la natura e le modalità del fatto (es. finalità mafiosa o modalità particolarmente efferate), rilevata nella motivazione come elemento aggravante della condotta.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato associativo di tipo mafioso; rilevante per contestare la partecipazione all'organizzazione e per qualificare il ruolo apicale dei ricorrenti all'interno del sodalizio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti della collaborazione; la Corte ha ritenuto che il giudizio sulla loro rilevanza sia rimesso alla discrezionalità del giudice e che il diniego possa fondarsi su un elemento negativo prevalente (es. brutalità del fatto o scarsa qualità della collaborazione).

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Norme sul rapporto tra reato e pena e sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente esercitato il potere discrezionale nel bilanciamento delle circostanze e nella determinazione della pena.

  • art. 192, comma 3 (e commi correlati) cod. proc. pen.

    Criterio di valutazione delle dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimenti connessi; la Corte ha richiamato i tre passaggi valutativi (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni) e ha ritenuto che le plurime dichiarazioni dei collaboratori potessero reciprocamente corroborarsi se dotate di convergenza, autonomia genetica, specificità e indipendenza, unitamente a riscontri esterni.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di responsabilità per concorso nei reati; la Corte ha richiamato la configurabilità del "concorso morale" per chi, pur non eseguendo materialmente il fatto, presta tacitamente il consenso o non si oppone alla decisione in riunioni apicali.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzo di altri precedenti penali o sentenze come elementi ai fini probatori; la Corte d'Appello ha preso in considerazione altre sentenze come elementi di contesto e riscontro.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità o esito negativo del ricorso; applicata per il pagamento di euro 3.000 da parte di Francesco Zagaria.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate secondo una verifica articolata: credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto e riscontri esterni. Tutti e tre gli aspetti possono influenzarsi e devono essere valutati unitariamente.
  • Più dichiarazioni accusatorie (anche entrambe de relato) possono reciprocamente corroborarsi come "riscontro" purché siano indipendenti (autonomia genetica), convergenti sul nucleo essenziale e specifiche; il giudice deve però verificare l'assenza di intese fraudolente o circolarità.
  • La sola partecipazione a riunioni decisionali, da parte di soggetti apicali di un'associazione mafiosa, può integrare concorso morale (art. 110 c.p.) se non accompagnata da una chiara presa di distanza o da comportamenti contrari: il tacito assenso può essere rilevante per la responsabilità concorsuale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche sulla base di un unico elemento negativo ritenuto prevalente (es. efferatezza del reato o scarsa qualità della collaborazione); tale valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Quando l'accusa si fonda in larga parte su dichiarazioni collaborazione, è essenziale che la motivazione indichi i riscontri esterni e la coerenza tra le varie fonti; l'assenza di riscontri potrebbe rendere la dichiarazione insufficiente, ma la presenza di riscontri anche indiretti può legittimare la condanna.
  • In situazioni analoghe, la difesa deve sollevare specifiche censure sulla mancata verifica dell'autonomia genetica delle dichiarazioni e sulla mancanza di riscontri esterni piuttosto che limitarsi a contestazioni generiche di incredibilità.

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