Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. 10644 del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di Cefalù. -OMISSIS-Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. 19979 del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. 5418 del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; b) della nota prot. A/paesaggistica/20230173112/N. 060.100 del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato per tardività l'atto generale di autotutela, ma aveva limitato in motivazione la portata degli atti paesaggistici favorevoli reviviscenti e respinto l'impugnazione dell'atto di ritiro specifico relativo all'immobile dell'appellante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR limitatamente alla parte in cui, dopo avere annullato per violazione del termine di dodici mesi ex art. 21-nonies l. 241/1990 la nota della Soprintendenza che aveva annullato in autotutela la perizia di stima e il parere favorevole del 2020-2021, aveva interpretato restrittivamente la portata di tali atti, ritenendoli riferiti soltanto a opere di completamento e finitura e non all'intero complesso edilizio e alle varianti realizzate. Deduceva ultrapetizione, travisamento del contenuto degli atti e violazione dei limiti della cognizione giurisdizionale. L'appellante impugnava inoltre il mancato annullamento, in via derivata, della nota specifica con cui la Soprintendenza aveva ritirato il parere favorevole relativo alla sua proprietà, sostenendo che tale atto dipendesse integralmente dall'atto generale di autotutela già annullato. La vicenda riguardava un complesso edificato sulla base di concessioni edilizie precedute da parere paesaggistico favorevole, successive varianti prive di preventivo nulla osta e la successiva regolarizzazione edilizia e compatibilità paesaggistica delle varianti e di ulteriori lievi difformità.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'ultrapetizione: il TAR doveva limitarsi a sindacare la legittimità dell'atto generale di autotutela e, una volta annullato per tardività ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, non poteva ridefinire o limitare d'ufficio il contenuto degli atti favorevoli precedentemente ritirati. L'annullamento giurisdizionale dell'autotutela produce la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi ritirati, i quali riacquistano efficacia secondo il loro originario tenore, senza conformazioni giudiziali estranee all'oggetto della controversia. È stato quindi espunto dalla sentenza del TAR il segmento motivazionale che limitava la portata della perizia e del parere del 2020-2021. Il Collegio ha accolto anche il motivo relativo all'atto di ritiro specifico: poiché tale atto era stato adottato in conseguenza dell'atto generale di autotutela e la motivazione del TAR sul punto dipendeva dalla limitazione illegittimamente introdotta nella sentenza, il venir meno dell'atto generale e il ripristino della piena efficacia dei pareri favorevoli comportavano l'illegittimità derivata dell'atto specifico, che è stato annullato. Le ulteriori censure sono state assorbite. È rimasto fermo il capo della sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto generale di autotutela. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine massimo previsto per l'annullamento d'ufficio degli atti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici, una volta decorso, impedisce l'esercizio dell'autotutela; l'atto adottato tardivamente è illegittimo.

  • art. 34, comma 1, lett. a), c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato

    Il giudice amministrativo deve contenere la propria pronuncia nei limiti della domanda e deve sindacare l'esercizio del potere amministrativo già manifestatosi.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    Il divieto di ultrapetizione e la riserva di amministrazione impediscono al giudice di sostituirsi all'amministrazione, anticiparne l'attività o conformare il contenuto di atti amministrativi la cui efficacia è stata ripristinata e che potrebbero essere nuovamente esaminati dall'amministrazione.

  • art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016

    La disposizione è richiamata quale base della regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie, nell'ambito della vicenda amministrativa.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni sono richiamate quali base normativa dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in applicazione degli artt. 34, commi 1 e 2, c.p.a., deve decidere nei limiti della domanda e non può interpretare, ridefinire o conformare d'ufficio il contenuto di atti amministrativi diversi da quello direttamente impugnato, quando tale attività comporti l'esercizio o l'anticipazione di poteri amministrativi non ancora nuovamente esercitati.
  • Quando un provvedimento di autotutela è annullato giurisdizionalmente per tardivo esercizio del potere, gli atti amministrativi precedentemente ritirati riacquistano ex tunc la loro originaria efficacia, secondo il tenore letterale e dispositivo che avevano prima del ritiro, senza limitazioni introdotte dal giudice al di fuori dell'oggetto della controversia.
  • L'annullamento dell'atto generale di autotutela può determinare l'illegittimità derivata dell'atto specifico adottato in sua conseguenza, quando quest'ultimo dipenda logicamente e giuridicamente dal primo e venga meno il presupposto sul quale è fondato.
  • Il giudice amministrativo deve arrestare il proprio sindacato una volta definita la legittimità dell'atto impugnato e non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione circa il contenuto di futuri atti interpretativi o applicativi, nel rispetto della riserva di amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggisticaAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.