Ordinanza n. 13/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia quanto al ricorso n. 30 del 2026: - dell’ordinanza del Comune di Norcia n. 207 del 3 novembre 2025, come rettificata con l’ordinanza n. 228 del 1° dicembre 2025, avente ad oggetto: “Ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e di rimessa in pristino rispetto allo stato assentito, su area sita nel Comune di Norcia, Via della Stazione, distinta catastalmente al mappale Fg. 140 partt. 377, 682, 685, 386, 727, 728, 729 e 730”; - di ogni altro atto presupposto o collegato o conseguente; quanto al ricorso n. 32 del 2026: - dell’ordinanza del Comune di Norcia n. 207 del 3 novembre 2025, come rettificata con l’ordinanza n. 228 del 1° dicembre 2025, avente ad oggetto: “Ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e di rimessa in pristino rispetto allo stato assentito, su area sita nel Comune di Norcia, Via della Stazione, distinta catastalmente al mappale Fg. 140 partt. 377, 682, 685, 386, 727, 728, 729 e 730”; - di ogni altro atto presupposto o collegato o conseguente, ivi compreso l’avviso in data 15 settembre 2025 di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi della legge n. 241 del 1990; quanto al ricorso n. 37 del 2026: - dell’ordinanza del Comune di Norcia n. 207 del 3 novembre 2025, come rettificata con l’ordinanza n. 228 del 1° dicembre 2025, avente ad oggetto: “Ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e di rimessa in pristino rispetto allo stato assentito, su area sita nel Comune di Norcia, Via della Stazione, distinta catastalmente al mappale Fg. 140 partt. 377, 682, 685, 386, 727, 728, 729 e 730”; - di ogni altro atto presupposto o collegato o conseguente, ivi compreso l’avviso in data 15 settembre 2025 di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e di rimessione in pristino rispetto allo stato assentito, limitatamente alle strutture prefabbricate e alle opere di modellamento, costipazione e livellamento del terreno
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti tre ricorsi distinti da un privato, da un altro soggetto privato e da una società edilizia contro la medesima ordinanza del Comune di Norcia, rettificata successivamente, avente a oggetto la rimessione in pristino di opere realizzate su un'area comunale catastalmente individuata. Le impugnazioni riguardano esclusivamente i punti 3 e 4 dell'ordinanza: due strutture prefabbricate e ulteriori attrezzature edili, nonché opere di modellamento, costipazione e livellamento del terreno mediante materiale arido di cava. Nei ricorsi è stato impugnato anche l'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio, nei giudizi in cui tale atto era espressamente indicato. I ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti, rappresentando la pendenza di un'istanza di accertamento di conformità. Il Tribunale ha rilevato che l'istanza di sanatoria apparentemente non comprende integralmente le opere contestate e che, quindi, la sua pendenza non sembra idonea a paralizzare completamente l'efficacia dell'ordinanza nelle parti impugnate. Il Comune si è tuttavia dichiarato favorevole alla concessione di una sospensione tecnica nelle more della decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i tre ricorsi per connessione, poiché diretti contro la medesima ordinanza comunale. Pur rilevando che la pendenza dell'accertamento di conformità non paralizza integralmente l'efficacia dell'ordinanza, il Collegio ha accolto le istanze cautelari, anche in considerazione della disponibilità manifestata dall'Amministrazione, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato esclusivamente con riferimento alle parti contestate nei ricorsi. La sospensione non si estende alle restanti parti dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica del 22 settembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la decisione sulle domande cautelari incidentali.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il Tribunale lo ha applicato riunendo i tre giudizi diretti contro la medesima ordinanza.
l. 241/1990
Richiamata con riferimento all'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio impugnato in due dei giudizi riuniti.
Massime di principio
- Ricorsi distinti possono essere riuniti per connessione quando sono diretti contro il medesimo provvedimento amministrativo e presentano un oggetto sostanzialmente comune.
- La pendenza di un'istanza di accertamento di conformità non paralizza automaticamente l'efficacia di un'ordinanza di rimessione in pristino se l'istanza non comprende integralmente tutte le opere contestate.
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un'ordinanza può essere disposta limitatamente alle specifiche parti del provvedimento effettivamente impugnate, senza estendersi alle porzioni non contestate.
- La disponibilità dell'amministrazione a una sospensione tecnica nelle more della definizione del merito costituisce una circostanza rilevante nella valutazione della domanda cautelare e può giustificare l'accoglimento della sospensiva limitata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 116/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 117/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 118/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 119/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 120/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →