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Sentenza

Sentenza n. 5044/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) della nota dirigenziale della Regione Campania prot. n. 576073 del 30 ottobre 2025, con la quale è stata disposta la non ammissione/esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Contrada nell’ambito della procedura selettiva avviata con avviso pubblico regionale, finalizzata ad individuare interventi di infrastrutturazione delle aree industriali e di insediamento produttivo proposti dagli enti locali della Campania; b) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 98 del 14 novembre 2025, recante l’approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento, nella parte in cui ha inserito la domanda del Comune ricorrente nell’elenco delle istanze non ammesse; c) dei preavvisi di rigetto resi con note dirigenziali della Regione Campania prot. n. 431103 del 3 settembre 2025 e prot. n. 545304 del 20 ottobre 2025; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202507016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione della domanda di finanziamento e approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili, nella parte relativa alla non ammissione della domanda comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la nota regionale di non ammissione/esclusione della domanda di finanziamento, il decreto di approvazione della graduatoria e i preavvisi di rigetto. La procedura selettiva era finalizzata al finanziamento di interventi di infrastrutturazione delle aree industriali e di insediamento produttivo proposti dagli enti locali. L’esclusione è stata motivata principalmente dalla mancata allegazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), o di un livello superiore di progettazione, conforme all’art. 41, comma 6, e all’allegato 1.7 del d.lgs. n. 36/2023, come richiesto a pena di inammissibilità dall’avviso pubblico. Il Comune ha dedotto: a) violazione del principio del soccorso istruttorio, sostenendo che l’assenza del computo metrico e la mancata sottoscrizione della relazione sull’indice di insediamento fossero carenze formali sanabili; b) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, dei principi di correttezza, trasparenza e legittimo affidamento, perché il motivo relativo all’insufficiente livello progettuale era stato contestato soltanto con il secondo preavviso di rigetto; c) travisamento dei fatti, poiché il progetto di indirizzo programmatico approvato dalla Giunta comunale sarebbe stato sostanzialmente equiparabile a un PFTE e gli elaborati depositati, tra cui relazione generale, quadro economico, elaborato grafico, computo metrico ed elenco prezzi, avrebbero integrato il livello progettuale richiesto. Il Comune ha inoltre sostenuto che il computo metrico e l’elenco prezzi, sebbene caricati successivamente, erano stati redatti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al soccorso istruttorio, ha ritenuto la censura inconferente perché le carenze relative al computo metrico e alla sottoscrizione della relazione sull’indice di insediamento erano state superate e assorbite dall’unico motivo decisivo posto a fondamento dell’esclusione: la mancata produzione di un livello progettuale almeno pari al PFTE. Non poteva quindi assumere rilievo la sanabilità delle carenze inizialmente contestate. Quanto all’art. 10-bis l. n. 241/1990, il giudice ha affermato che tale disposizione non impone necessariamente la comunicazione di tutti i motivi ostativi in un unico preavviso. L’amministrazione può individuare ulteriori motivi nel corso dell’istruttoria e contestarli con un successivo preavviso, purché vi sia successione logica, non contraddizione tra gli atti e sia garantito il contraddittorio con la possibilità di presentare controdeduzioni. Nel caso concreto, il Comune aveva potuto interloquire in occasione di entrambi i preavvisi. Il TAR ha inoltre rilevato che, trattandosi di una procedura selettiva fondata su un avviso pubblico e caratterizzata dalla comparazione di una pluralità di domande, opera l’esclusione prevista dall’art. 10-bis per le procedure concorsuali, con attenuazione del contraddittorio procedimentale in favore delle esigenze di celerità e speditezza. Nel merito della documentazione progettuale, il giudice ha condiviso la valutazione regionale secondo cui il progetto di indirizzo programmatico approvato dal Comune era formalmente e sostanzialmente riconducibile a un documento di indirizzo alla progettazione (DIP), non a un PFTE. Esso conteneva soltanto una succinta analisi preliminare delle criticità e delle priorità infrastrutturali, mentre il PFTE richiede, salvo motivata diversa disposizione del RUP contenuta nel DIP, la pluralità di elaborati elencati dall’art. 6, comma 7, dell’allegato 1.7 al d.lgs. n. 36/2023. Anche la relazione generale, il quadro economico e l’elaborato grafico prodotti dal Comune erano insufficienti, poiché mancavano numerosi elaborati necessari al perfezionamento del PFTE. Il computo metrico e l’elenco prezzi non potevano essere valorizzati, essendo stati redatti e firmati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, in violazione della par condicio. Il TAR ha quindi escluso il travisamento dei fatti e ritenuto legittimi gli atti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della vicenda, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del Comune ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non impone che tutti i motivi ostativi siano comunicati in un unico preavviso; ulteriori motivi possono essere contestati con un successivo preavviso, purché vi sia successione logica, non contraddizione e sia garantito il contraddittorio. Il preavviso e l’esame delle controdeduzioni sono comunque esclusi per le procedure concorsuali, nelle quali il contraddittorio procedimentale è attenuato.

  • art. 41, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Rileva quale riferimento normativo per la configurazione del progetto di fattibilità tecnico-economica richiesto dall’avviso pubblico.

  • art. 3, comma 1, allegato 1.7 d.lgs. 36/2023

    da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione

    Definisce il documento di indirizzo alla progettazione come atto che individua caratteristiche, requisiti ed elaborati necessari per la definizione dei livelli progettuali; esso non costituisce, di per sé, un livello progettuale equiparabile al PFTE.

  • art. 6, comma 7, allegato 1.7 d.lgs. 36/2023

    Richiede, salvo diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, una pluralità di elaborati per il PFTE, tra cui relazione generale e tecnica, rilievi, indagini e studi specialistici, verifica preventiva dell’interesse archeologico, eventuale studio di impatto ambientale, relazione di sostenibilità, stato di consistenza, computo estimativo, cronoprogramma e piano di sicurezza. La produzione soltanto di alcuni elaborati non integra un PFTE valido.

  • art. 5 dell’avviso pubblico regionale

    Richiedeva, a pena di inammissibilità, che ogni domanda di finanziamento fosse accompagnata da un PFTE o da un livello superiore di progettazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito in sede cautelare.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva per l’assegnazione di finanziamenti pubblici, quando l’avviso richiede a pena di inammissibilità la produzione di un PFTE, la domanda è legittimamente esclusa se gli atti depositati consistono soltanto in un documento di indirizzo alla progettazione o in una documentazione progettuale parziale, priva della pluralità di elaborati prescritta dalla disciplina normativa del PFTE.
  • Il documento di indirizzo alla progettazione, pur individuando caratteristiche, requisiti ed elaborati necessari per i successivi livelli progettuali, non è equiparabile al progetto di fattibilità tecnico-economica e non può sostituirlo in assenza di una specifica previsione dell’avviso o di una diversa disposizione motivata del RUP nei limiti consentiti dalla normativa.
  • L’amministrazione può comunicare ulteriori motivi ostativi con un secondo preavviso di rigetto, anche dopo un primo preavviso, se tra le contestazioni sussiste una successione logica e non contraddittoria e l’interessato dispone di un termine effettivo per presentare controdeduzioni. Nelle procedure selettive caratterizzate dalla comparazione di una pluralità di domande, il contraddittorio procedimentale è comunque attenuato in ragione delle esigenze di celerità.
  • Il soccorso istruttorio non può essere invocato per rimediare alla mancanza del livello progettuale essenziale richiesto dall’avviso, quando tale carenza costituisce l’autonomo e decisivo fondamento dell’esclusione e assorbe le ulteriori carenze documentali inizialmente contestate.
  • In una procedura selettiva, documenti progettuali formati o sottoscritti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda non possono essere utilizzati per integrare ex post la documentazione richiesta, poiché ciò violerebbe la par condicio tra i partecipanti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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