Cassazione Civile, Ordinanza n. 13393/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare servitù)
La controversia
La lite nasceva dalla chiusura con lucchetto di un cancello posto su un tratto di strada sul quale alcune controparti assumevano di esercitare una servitù di passaggio, anche con autoveicoli. Il tribunale aveva accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità della chiusura e di ripristino dello status quo ante; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo provato che fino al novembre 2003 la servitù era stata esercitata senza soluzione di continuità. La società proprietaria del fondo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato il proprio possesso del fondo, la prassi ultradecennale di chiusura stagionale del cancello, la tolleranza ex art. 1144 c.c. e le autorizzazioni occasionali concesse, oltre alla mancata prova di una servitù carrale; 2) violazione degli artt. 1168 e 2697 c.c., lamentando l'assenza di prova del possesso in capo agli attori; 3) nullità della sentenza e del procedimento, per asserita necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri comproprietari/frontisti del fondo. Il resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato la c.d. doppia conforme, che rende inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., e comunque ha rilevato che il motivo non rispettava i requisiti di specificità richiesti per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e con le risultanze istruttorie valorizzate dalla corte d'appello. Sul terzo motivo ha affermato che, nell'actio confessoria servitutis avente ad oggetto una servitù di passaggio, la domanda va proposta contro il proprietario del fondo servente che contesta la servitù, senza necessità di chiamare in giudizio altri proprietari di fondi che non la contestino e non impediscano il suo esercizio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa fatti decisivi
Il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado fondandosi sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali, è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere supportata dall'indicazione e produzione degli atti rilevanti nei termini prescritti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico, indicando la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 1168 c.c.
È stata invocata dalla ricorrente per contestare la prova del possesso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione d'appello.
art. 2697 c.c.
È stata invocata per sostenere l'inosservanza dell'onere della prova circa il possesso, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile.
art. 354 c.p.c.
È stata richiamata dalla ricorrente per denunciare una nullità processuale legata al contraddittorio, ma la Corte ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio in caso di azione confessoria servitutis contro il solo proprietario del fondo servente che contesti la servitù.
art. 345, comma 3, c.p.c.
La censura sul contraddittorio è stata formulata anche in relazione a questo articolo, ma è stata ritenuta inammissibile.
art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme processuali sulla nullità e sul contraddittorio.
art. 1144 c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale indice di tolleranza dell'uso del passaggio, ma non è stato valorizzato come decisivo dalla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. il vizio è configurabile solo se viene omesso l'esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non quando si contesti semplicemente la valutazione di singoli elementi istruttori.
- La censura per omesso esame è inammissibile nei casi di doppia conforme, salvo che il ricorrente individui una reale divergenza tra le decisioni di merito sul fatto decisivo.
- Il motivo per violazione di legge deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare la norma violata, spiegarne il contenuto e confrontarlo puntualmente con la ratio della sentenza impugnata.
- Nell'actio confessoria servitutis relativa a una servitù di passaggio, il contraddittorio va instaurato nei confronti del proprietario del fondo servente che contesta la servitù; non è necessario integrare il contraddittorio verso altri proprietari di fondi che non si oppongano all'esercizio del diritto.
- La deduzione di un vizio processuale deve indicare in modo preciso i soggetti e le ragioni della pretesa nullità, non essendo sufficiente una prospettazione generica o non sorretta dalla concreta individuazione dei litisconsorti asseritamente necessari.
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