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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08702/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

La controversia nasce da un articolo pubblicato su un quotidiano sportivo il 29 dicembre 2010, ritenuto dalla parte attrice diffamatorio perché, nel riferire della cessione di un calciatore, avrebbe insinuato uno scambio di favori e un accordo tra dirigenti idoneo a ledere l'onore e la reputazione della persona fisica e della società sportiva. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, escludendo la scriminante del diritto di cronaca per difetto di veridicità e per mancata indicazione delle fonti e della loro attendibilità. La Corte d'appello ha invece accolto l'appello degli editori e dei giornalisti, qualificando il pezzo come esercizio del diritto di critica sportiva e rigettando ogni domanda. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e della disciplina sulla stampa, sostenendo che l'articolo fosse cronaca e non critica, e che comunque contenesse espressioni diffamatorie e insinuazioni non continenti; 2) nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, contestando la qualificazione dell'articolo e l'apprezzamento delle fonti e richiamando anche vicende del parallelo procedimento penale; 3) errato esercizio del prudente apprezzamento della prova e motivazione contraddittoria/incomprensibile, ribadendo che il testo attribuiva fatti certi e lesivi, non semplici valutazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una nuova valutazione del contenuto dell'articolo e dei fatti di causa, svolgendo un improprio terzo grado di merito. Nel merito ha condiviso la qualificazione operata dalla Corte d'appello: il pezzo andava ricondotto al diritto di critica sportiva, non alla cronaca, perché prevalevano valutazioni su eventi pregressi e conseguenze prevedibili; in tale ambito non è richiesta una verità assoluta, ma il giudizio critico deve comunque fondarsi su dati veridici e rispettare i limiti della continenza. La Corte ha quindi confermato la decisione di appello che aveva escluso la responsabilità risarcitoria. Non sono state liquidate spese perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le doglianze ex art. 360 nn. 4 e 5 non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; la censura deve colpire veri errori di diritto o specifici vizi motivazionali

  • L. 47/1948

    richiamata dalla ricorrente in tema di stampa e diffamazione, ma non decisiva nel ragionamento della Corte

  • artt. 48, 85 e 86 del Trattato CEE

    richiamati dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per motivazione apparente o incomprensibile, ma la Corte ha ritenuto la motivazione d'appello adeguata

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso la sua applicazione perché la decisione non corrispondeva integralmente alla proposta di definizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    base procedurale per la trattazione camerale e per la proposta di definizione

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa, la distinzione tra cronaca e critica è decisiva: la cronaca richiede la narrazione di fatti veri e continenti, mentre la critica consiste in una valutazione soggettiva dei fatti, anche espressa con tono pungente, purché non trasmodi nell'aggressione gratuita alla reputazione altrui.
  • Quando il testo giornalistico è qualificabile come critica, non si può pretendere una verità assoluta dell'opinione espressa; tuttavia il giudizio critico deve poggiare su un nucleo fattuale veridico e rispettare la continenza espressiva.
  • Le censure di legittimità che, sotto la rubrica di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a una nuova valutazione del contenuto di un articolo o delle prove sono inammissibili perché sollecitano un terzo grado di merito.
  • L'accertamento sulla natura cronachistica o critica del testo giornalistico e sulla sussistenza della continenza compete al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità.
  • La richiamata esistenza di un procedimento penale o di valutazioni svolte in altra sede non vincola il giudice civile se non nei limiti degli specifici effetti che l'ordinamento attribuisce a tali atti; non basta, da sola, a dimostrare la diffamazione o la falsità della notizia.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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