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Sentenza

Sentenza n. 103/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Morlupo n. 30 del 25 novembre 2024, recante l’acquisizione al patrimonio indisponibile del medesimo Comune, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, dell’area ricadente in Zona di PRG F3, servizi di uso pubblico e, in parte, in zona G1, verde pubblico attrezzato, censito al N.C.E.U. del Comune di Morlupo al foglio 13 particella n. 341, di proprietà del ricorrente, per una superficie complessiva di mq. 180,00, a fronte di un corrispettivo pari all’importo complessivo di euro 6.632,67, secondo l’analitica determinazione di seguito riportata.

Giustizia amministrativa202500531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e di determinazione dell’indennizzo per l’area occupata sine titulo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Comune ha disposto, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l’acquisizione al patrimonio indisponibile di un’area di sua proprietà, già irreversibilmente trasformata e detenuta dall’amministrazione, determinando in suo favore un corrispettivo complessivo di euro 6.632,67. In primo luogo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, dei principi di imparzialità e buon andamento, del principio di legalità, il difetto di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 42-bis, sostenendo che la comunicazione di avvio del procedimento era stata notificata al difensore anziché personalmente al proprietario e che il Comune non aveva adeguatamente considerato le osservazioni trasmesse tramite PEC, con allegata l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio la precedente sentenza della Corte d’appello relativa alla quantificazione dell’indennità di occupazione legittima. In secondo luogo ha contestato la quantificazione dell’indennizzo, deducendo l’erroneità dei parametri utilizzati dal Comune, la violazione dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione e l’illogicità della motivazione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Sebbene il primo motivo fosse formalmente riferito a violazioni procedimentali e alla mancata partecipazione, il giudice ha ritenuto che, alla luce del contenuto effettivo delle censure e della documentazione prodotta, il ricorrente contestasse in realtà esclusivamente la quantificazione dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, lamentando che il Comune avesse applicato gli stessi criteri già utilizzati dalla Corte d’appello in una sentenza successivamente cassata con rinvio. La controversia non riguardava quindi la legittimità della scelta amministrativa di acquisire il bene, esercizio di potere discrezionale rientrante nella giurisdizione amministrativa, bensì la determinazione e corresponsione dell’indennizzo, avente natura intrinsecamente indennitaria e devoluta alla giurisdizione ordinaria, con competenza funzionale in unico grado della Corte d’appello. Il TAR ha richiamato l’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e l’orientamento della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato secondo cui appartengono invece alla giurisdizione amministrativa le controversie sull’illegittimità in sé del provvedimento acquisitivo, per carenza dei presupposti legali, insussistenza delle eccezionali ragioni di interesse pubblico o mancata considerazione delle alternative all’acquisizione. È stata dichiarata la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    La controversia sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto per l’acquisizione sanante ha natura indennitaria ed è devoluta al giudice ordinario; la giurisdizione amministrativa permane per le controversie sull’illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione.

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non comprende la controversia, avente natura indennitaria, relativa alla quantificazione dell’indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio amministrativo seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese processuali.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla determinazione e alla corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, secondo il riparto richiamato dalla decisione, alla competenza funzionale in unico grado della Corte d’appello, poiché il credito del proprietario ha natura intrinsecamente indennitaria e costituisce un unicum non scomponibile nelle singole voci che lo compongono.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione deve essere compiuta in base al contenuto sostanziale della domanda e non alla formale prospettazione dei motivi: la deduzione di violazioni partecipative o di difetto di motivazione non radica la giurisdizione amministrativa se tali censure sono funzionali, in concreto, a contestare soltanto la quantificazione dell’indennizzo.
  • Appartengono invece alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si deduce l’illegittimità del provvedimento di acquisizione sanante in sé, per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge, per mancanza delle eccezionali ragioni di interesse pubblico, per omessa ponderazione degli interessi contrapposti o per esistenza di ragionevoli alternative all’acquisizione.
  • La qualificazione come risarcitoria di una singola componente dell’importo previsto dall’art. 42-bis, quale la somma forfettaria parametrata al cinque per cento annuo del valore venale, non muta la natura complessivamente indennitaria del credito né determina una distinta giurisdizione sul relativo segmento.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiurisdizione e riparto
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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