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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15332/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello che aveva ratificato un concordato sulla pena e rideterminato la pena a 2 anni e 3 mesi. Denuncia erronea applicazione degli artt. 589 e 599-bis c.p.p., sostenendo che non era intervenuto alcun accordo perché la proposta del Procuratore generale non era mai stata formalmente accettata dalla difesa: le conclusioni difensive depositate il 4/12/2025 chiedevano l'accoglimento dell'appello senza alcuna rinuncia ai motivi, mentre gli atti del P.G. del 25/11/2025 contenevano due serie di conclusioni (una di rigetto e una che riferiva di una presunta rinuncia dei difensori e concordato sulla pena) ma non recavano la sottoscrizione dei difensori né dell'imputato. Si deduce quindi mancata formazione dell'accordo nelle forme e nei termini previsti dall'art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è emersa l'assenza della dichiarazione e della rinuncia formale del ricorrente richiesta dall'art. 599-bis e dalle forme dell'art. 589 c.p.p.; l'atto del P.G. non recava la sottoscrizione dei difensori. Poiché l'accordo sulla pena vincola integralmente il giudice solo se effettivamente perfezionato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per violazione delle norme sul concordato e per lesione del diritto di difesa (artt. 178, 180 c.p.p.), disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia per il proseguimento del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiede che la dichiarazione di concordato e la rinuncia ai restanti motivi di appello siano presentate nelle forme dell'art. 589 e nel termine (pena decadenza) di 15 giorni prima dell'udienza; l'accordo deve risultare formalmente perfezionato per poter essere ratificato dal giudice.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Stabilisce le forme previste per le conclusioni e le dichiarazioni delle parti; la Corte ha ritenuto che la forma e la sottoscrizione siano necessarie per comprovare la volontà di rinunciare a motivi di impugnazione e concordare la pena.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato in ordine ai limiti posti alla motivazione del ricorso; nel caso il ricorso è stato svolto in motivo unico nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att.

  • artt. 178 e 180 cod. proc. pen.

    Riguardano il diritto di difesa e il principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la ratifica di un accordo non effettivamente raggiunto violi tali diritti.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 2335 del 16/12/2025 Rv. 289252)

    Ripone il principio per cui l'accordo sulla pena, se valido, vincola integralmente il giudice; ma ciò implica che l'accordo debba essere realmente intervenuto e documentato.

Massime di principio

  • Perché un concordato sulla pena (art. 599-bis c.p.p.) produca effetti è necessaria una dichiarazione formale e tempestiva della parte che rinuncia ad altri motivi: deve risultare nelle forme previste (art. 589) e nei termini (15 giorni prima dell'udienza).
  • La sola dichiarazione del Pubblico Ministero che riferisca di un possibile accordo non sostituisce la formale adesione della difesa: è necessaria la sottoscrizione o atto difensivo che espliciti la rinuncia e l'accordo.
  • Se emergono atti contrastanti (es. conclusioni difensive che chiedono l'accoglimento dell'appello e contemporaneamente atti del P.G. che parlano di concordato), il giudice d'appello deve verificare e, se necessario, fissare udienza per precisazione delle conclusioni prima di ratificare qualsiasi accordo.
  • La ratifica giudiziale di un accordo non effettivamente perfezionato può comportare l'annullamento della sentenza per violazione delle norme sul procedimento e del diritto di difesa; conseguentemente il processo può ritornare al giudice di merito.
  • Parti e difensori devono curare la forma e la documentazione di qualsiasi patto processuale: firma, data e chiarezza delle dichiarazioni sono essenziali per la validità dell'accordo.

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