Sentenza del 23/11/2018 n. 30343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di Euro 718,48 relativo alle ritenute IRPEF applicate dall'INPS negli anni 2004 e 2005 sul trattamento pensionistico, ritenute calcolate anche sul valore della riduzione tariffaria per il consumo di energia elettrica riconosciuta da Enel ai dipendenti ed ex dipendenti. Con il primo motivo contestava l'insufficiente motivazione della sentenza della CTR sulla qualificazione dello sconto come compenso in natura. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sul reddito di lavoro dipendente e sosteneva che lo sconto non avesse natura retributiva né fosse tassabile, soprattutto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché denunciava formalmente un vizio di motivazione, ma riguardava in realtà una questione giuridica e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: lo sconto tariffario costituisce un compenso in natura o fringe benefit collegato al rapporto di lavoro, quindi concorre alla formazione del reddito imponibile secondo il principio di onnicomprensività. La tassabilità permane anche quando il beneficio continua a essere riconosciuto al pensionato, poiché il trattamento pensionistico è fiscalmente equiparato al reddito di lavoro dipendente. Il ricorrente è stato inoltre condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate Euro 400,00 per compensi del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (TUIR)
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
La norma esprime il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: vi rientrano anche i vantaggi accessori e i benefici in natura collegati al rapporto di lavoro, inclusi gli sconti tariffari.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2, lett. a) (TUIR)
Le somme percepite a titolo di pensione sono equiparate, ai fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente; pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro non esclude automaticamente la tassazione di un beneficio che trae origine da quel rapporto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9 (TUIR)
I compensi e i benefici erogati in natura devono essere valorizzati secondo il criterio del valore normale, ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo, non una censura relativa alla corretta interpretazione o applicazione delle norme giuridiche.
Codice civile, art. 2120
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non l'ha ritenuta decisiva per escludere la natura reddituale dello sconto tariffario.
Massime di principio
- Un vantaggio economico riconosciuto dal datore di lavoro, anche sotto forma di sconto o fornitura agevolata, è normalmente imponibile se presenta un collegamento diretto con il rapporto di lavoro.
- Il fatto che il beneficio sia erogato in natura o tramite una riduzione di prezzo non ne esclude la natura reddituale: il valore economico del vantaggio può costituire un fringe benefit tassabile.
- La prosecuzione del beneficio dopo il pensionamento non elimina automaticamente la tassazione, se il beneficio deriva dal precedente rapporto di lavoro e la pensione è fiscalmente equiparata al reddito di lavoro dipendente.
- Per contestare in Cassazione l'insufficienza della motivazione occorre individuare un fatto storico controverso e decisivo; non è sufficiente sostenere che il giudice abbia interpretato erroneamente una norma.
- In situazioni analoghe, occorre verificare concretamente l'origine del beneficio, il suo collegamento con il rapporto di lavoro, le regole fiscali applicabili nel periodo interessato e l'eventuale esistenza di specifiche esenzioni normative.
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